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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32697/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stati ravvisati elementi idonei a escludere tale condanna.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorrente ha proposto personalmente, il 20 aprile 2026, ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 24 marzo 2026 del Magistrato di sorveglianza di Firenze. Il ricorso non è stato sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha ritenuto tale modalità di proposizione incompatibile con l'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, e ha quindi rilevato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p. La declaratoria è stata adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    come riformulato dalla legge n. 103 del 2017

    L'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p.

    La violazione dei requisiti soggettivi e formali di proposizione dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità nei casi previsti dalla disposizione.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • legge n. 103 del 2017

    entrata in vigore il 3 agosto 2017

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte del condannato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione riconducibile all'art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p. può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escluderla, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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