Sentenza del 18/09/2018 n. 6081 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Impugnazione provvedimento di fermo amministrativo - Avvenuta notifica - Vizi propri - Estensione dell'impugnazione per vizi dell'atto presupposto - Inammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo, tentando di far valere anche vizi riferiti all'atto presupposto, ossia alla cartella di pagamento. Tuttavia, la cartella era stata ritualmente notificata e quindi era stata portata regolarmente a conoscenza del destinatario. In base all'art. 19 del d.lgs. 546/1992, l'impugnazione del primo atto successivo conosciuto può essere estesa all'atto presupposto soltanto quando quest'ultimo non sia stato notificato o non sia stato portato a conoscenza del contribuente.
La decisione
L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui contestava vizi della cartella di pagamento già regolarmente notificata. Il fermo amministrativo può essere contestato autonomamente soltanto per vizi propri, cioè per irregolarità riguardanti direttamente il provvedimento di fermo. Non è invece possibile utilizzare l'impugnazione del fermo per rimettere in discussione vizi dell'atto presupposto ormai conosciuto e non tempestivamente impugnato.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Disciplina degli atti impugnabili e degli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario.
La norma consente di impugnare l'atto presupposto insieme al primo atto successivo notificato soltanto quando l'atto presupposto non sia stato precedentemente notificato o portato a conoscenza del contribuente. Se invece l'atto presupposto è stato regolarmente notificato, l'atto successivo può essere contestato esclusivamente per i propri vizi.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento o altro atto presupposto è stato regolarmente notificato, il contribuente deve contestarlo nei termini previsti; non può attendere un successivo provvedimento di fermo per dedurne i vizi.
- Il fermo amministrativo è impugnabile per irregolarità proprie, come difetti della procedura di fermo, carenza dei presupposti o vizi della relativa comunicazione, ma non per contestare nuovamente una cartella già conosciuta.
- Se l'atto presupposto non è stato notificato, oppure la notifica è inesistente o invalida al punto da non averlo portato a conoscenza del destinatario, il contribuente può impugnare il primo atto successivo conosciuto e contestare anche l'atto presupposto.
- La verifica della regolarità e della data della notifica dell'atto presupposto è quindi decisiva per stabilire se l'impugnazione del fermo possa estendersi anche alla cartella.
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