Sentenza del 18/09/2018 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava la detrazione IVA e la deduzione di costi relativi ad acquisti di autovetture fatturati dalla ditta I A, ritenuta un soggetto interposto e privo di effettiva struttura commerciale nell’ambito di una frode carosello triangolare. Sosteneva inoltre che la società acquirente fosse consapevole, o dovesse essere consapevole, della frode. L’Ufficio chiedeva anche il riconoscimento dell’indeducibilità dei costi ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993.
La decisione
L’appello è stato parzialmente accolto. È stata negata la detrazione IVA relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti ed è stata confermata la contestazione di infedele dichiarazione IVA, poiché l’Amministrazione ha dimostrato, anche tramite presunzioni, sia l’inesistenza soggettiva del fornitore sia la consapevolezza della società acquirente circa l’inserimento delle operazioni in una frode carosello. Le assoluzioni penali non hanno avuto efficacia automatica nel processo tributario. L’appello è stato invece rigettato quanto alla deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP: a seguito della modifica retroattiva dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, i costi relativi a operazioni solo soggettivamente inesistenti restano deducibili se effettivi, inerenti, certi, determinati o determinabili e di competenza. Nel caso concreto le autovetture erano state effettivamente acquistate per essere rivendute e tali requisiti non erano stati contestati. La medesima conclusione è stata applicata ai soci per il reddito di partecipazione. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
Dopo la modifica introdotta dall’art. 8 del d.l. n. 16/2012, con efficacia retroattiva, il divieto non si applica alle operazioni soltanto soggettivamente inesistenti. I relativi costi possono essere dedotti se rispettano i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
Art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
La disposizione ha modificato retroattivamente il regime di deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti, consentendone la deduzione quando i beni siano realmente acquistati e utilizzati nell’attività economica, salvo il difetto dei requisiti generali di deducibilità.
Art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale; sono invece utilizzabili presunzioni semplici. Per questo una sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente l’esito del giudizio tributario, che può fondarsi su indizi sufficienti secondo lo standard probatorio fiscale.
Art. 2, d.lgs. n. 74/2000
La norma penale relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede la prova dell’elemento soggettivo penalmente rilevante. L’assenza di tale elemento nel processo penale non esclude necessariamente la responsabilità fiscale, valutata secondo regole probatorie diverse.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA carosello, la detrazione dell’imposta può essere negata anche quando i beni siano stati realmente consegnati, se le fatture provengono da un soggetto interposto e l’Amministrazione dimostra che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- L’Amministrazione può provare l’inesistenza soggettiva del fornitore e la consapevolezza del cessionario mediante presunzioni gravi, purché fondate su elementi concreti come l’assenza di sede, personale, organizzazione, dichiarazioni fiscali e versamenti d’imposta.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e delle fatture non è sufficiente, da sola, a dimostrare la buona fede dell’acquirente; occorre provare di avere adottato la diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore economico accorto.
- L’assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario: il processo fiscale può giungere a una diversa conclusione sulla base di presunzioni e di uno standard probatorio meno rigoroso di quello penale.
- La consapevole partecipazione a un’operazione soggettivamente inesistente può comportare la perdita della detrazione IVA, ma non determina automaticamente l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, i costi restano in linea generale deducibili se l’acquisto è effettivo, inerente all’attività, documentato, certo o determinabile e di competenza, salvo che il costo rappresenti il compenso per l’emissione della fattura falsa.
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