Sentenza del 18/09/2018 n. 1409 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Investimenti ambientali - Rappresentazione di un'opzione nella dichiarazione. - Dichiarazione integrativa. -Norma introdotta con la L. 225/2016 - Procedura di cui all'art. 36 bis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva omesso di esercitare, nella dichiarazione relativa al 2008, l'opzione per la detassazione degli investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. Dopo la scadenza dei termini per correggere la dichiarazione originaria, aveva presentato una dichiarazione integrativa per il 2011, indicando maggiori perdite scomputabili e una maggiore eccedenza d'imposta, così da far emergere un maggior credito IRES. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto tali poste mediante controllo automatizzato, ritenendo che la dichiarazione integrativa non potesse essere utilizzata per esercitare tardivamente un'opzione agevolativa. La società sosteneva invece che si trattasse di un diritto soggettivo esercitabile successivamente, richiamando la circolare n. 31/E/2013, la circolare n. 58/E e la novella introdotta dalla legge n. 225/2016.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha stabilito che la mancata indicazione dell'opzione nella dichiarazione relativa all'anno dell'investimento non costituisce un semplice errore emendabile, ma il mancato esercizio di un diritto potestativo. Pertanto, la dichiarazione integrativa non può rimettere il contribuente nei termini per esercitare tardivamente l'opzione. La legge n. 225/2016 è stata ritenuta non applicabile retroattivamente e comunque riferibile alla correzione di errori nelle dichiarazioni di scienza, non al mancato esercizio di un'opzione. È stata inoltre ritenuta legittima la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis, poiché i dati indicati nella dichiarazione integrativa non risultavano dalle precedenti dichiarazioni. L'appello incidentale della società è stato rigettato e le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e l'assenza di un orientamento uniforme.
Norme richiamate
Art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000
Prevedeva la detassazione degli investimenti ambientali, tra cui quelli destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Secondo la sentenza, il beneficio doveva essere oggetto di opzione nella dichiarazione relativa all'anno dell'investimento.
Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
Disciplina la dichiarazione integrativa. La sentenza ne interpreta la funzione come limitata alla correzione di errori, escludendo che possa servire a esercitare tardivamente opzioni agevolative non espresse nella dichiarazione originaria.
Legge n. 225/2016
La novella non è stata ritenuta applicabile retroattivamente e, comunque, è stata considerata riferibile agli errori contenuti nelle dichiarazioni di scienza, non al mancato esercizio di un diritto potestativo.
Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La procedura è stata ritenuta legittima perché il sistema non trovava nelle precedenti dichiarazioni i dati posti a fondamento delle maggiori perdite e del maggior credito indicati nella dichiarazione integrativa.
Articoli 61 e 35, D.Lgs. n. 546/1992
Disposizioni processuali richiamate dalla Commissione per la decisione dell'appello tributario.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E/2013
Richiamata dalla contribuente per sostenere la possibilità di recuperare tardivamente l'agevolazione attraverso la ricostruzione delle annualità interessate. La sentenza non ha ritenuto tale prassi idonea a consentire l'esercizio tardivo dell'opzione.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E
Invocata dalla società per sostenere l'integrabilità della dichiarazione al fine di inserire la deduzione per detassazione ambientale, ma non accolta come fondamento sufficiente dalla Commissione.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa consente normalmente di correggere errori od omissioni relativi a dati già dovuti o già conosciuti, ma non necessariamente di esercitare per la prima volta un'opzione fiscale scaduta.
- Quando un'agevolazione richiede una scelta espressa nella dichiarazione dell'anno di riferimento, la mancata indicazione può essere considerata decadenza dall'opzione e non semplice errore materiale.
- È importante distinguere tra dichiarazione di scienza, che rappresenta dati o fatti già esistenti e può essere emendabile, e diritto potestativo, il cui esercizio richiede una manifestazione di volontà entro un termine.
- Una norma successiva che amplia le possibilità di correzione delle dichiarazioni non è automaticamente applicabile a periodi d'imposta precedenti e, in assenza di espressa retroattività, non sana necessariamente opzioni mai esercitate.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può legittimamente disconoscere crediti, perdite o eccedenze indicati per la prima volta in una dichiarazione integrativa quando tali dati non risultano dalle dichiarazioni precedenti.
- Per prevenire il rischio di decadenza, le opzioni agevolative devono essere indicate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta previsto dalla disciplina, verificando attentamente termini e modalità formali di esercizio.
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