Sentenza del 18/09/2018 n. 782 - Comm. Trib. Prov. Torino
Tributi locali - Imposta pubblicità- Plurimi messaggi in un pannello - Plurima tassazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità applicata a più messaggi pubblicitari, riferiti a diverse aziende, collocati su un unico pannello. Il punto centrale è stabilire se debba essere applicata un'unica tassazione considerando il pannello come un solo mezzo pubblicitario oppure una tassazione distinta per ciascun messaggio e per ciascuna impresa pubblicizzata. La disciplina individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari mediante forme di comunicazione visive o acustiche e considera mezzo pubblicitario qualsiasi forma di comunicazione finalizzata a promuovere beni o servizi o a migliorare l'immagine aziendale.
La decisione
È stata ritenuta legittima la tassazione plurima. Quando su un unico pannello sono collocati più messaggi pubblicitari riguardanti aziende diverse, il tributo deve essere calcolato sulla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata, senza considerare il pannello cumulativo come un unico spazio imponibile. La tassazione, quindi, è collegata ai singoli messaggi e alle rispettive superfici, non alle dimensioni complessive del supporto.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, comma 1
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche
La norma individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dalla specifica forma o dal particolare supporto utilizzato.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1
Il mezzo pubblicitario costituisce il riferimento per la determinazione dell'imposta, ma la norma non ne fornisce una definizione rigida. Può ricomprendere qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere beni o servizi o a valorizzare l'immagine aziendale.
Massime di principio
- La presenza di un unico supporto fisico non comporta automaticamente l'applicazione di un'unica imposta: occorre verificare quanti messaggi pubblicitari distinti e quante imprese siano effettivamente pubblicizzate.
- Quando più messaggi riguardano soggetti diversi, ciascun messaggio può costituire un autonomo elemento imponibile, con tassazione rapportata alla superficie espositiva utilizzata dalla relativa impresa.
- Per determinare il tributo rileva la funzione comunicativa e promozionale del messaggio, non soltanto l'unità materiale del pannello o del cartello.
- In caso di contestazione, è essenziale distinguere tra la superficie complessiva del supporto e le singole superfici effettivamente occupate dai diversi messaggi pubblicitari.
- La valutazione deve essere effettuata sulla concreta struttura della comunicazione: messaggi distinti, inserzionisti distinti e spazi autonomamente riconoscibili possono giustificare una tassazione separata.
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