Sentenza del 18/09/2018 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Vendita di proprie opere d'arte. -Dismissione di un patrimonio artistico. -Atti di commercio non integranti attività imprenditoriale - Assenza di natura commerciale nella dismissione di un patrimonio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che le numerose vendite di opere d’arte, per importi rilevanti e protrattesi nel tempo, integrassero un’attività commerciale abituale e professionale. Secondo l’Ufficio, tali operazioni avrebbero dovuto essere tassate come redditi d’impresa, ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, anche senza la prova di una specifica organizzazione imprenditoriale. Il contribuente sosteneva invece di aver semplicemente dismesso una collezione privata costituita nell’arco di circa quarant’anni, senza finalità speculative, senza attività sistematica di acquisto e rivendita e senza collaboratori o mezzi organizzati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nella parte relativa alla presunta attività commerciale. Ha ritenuto che i soli introiti derivanti dalla vendita delle opere non dimostrassero lo svolgimento professionale di un’attività economica organizzata. La vendita, anche massiccia, di opere appartenenti a una collezione personale, acquistate nel corso di molti anni e successivamente dismesse, non è stata considerata sufficiente a integrare un’attività d’impresa, in assenza di elementi comprovanti un circuito commerciale, finalità speculative o un’organizzazione imprenditoriale. La decisione è stata invece parzialmente riformata perché il contribuente aveva prestato acquiescenza ai rilievi relativi al maggior reddito da fabbricati; tale parte dell’accertamento è stata quindi confermata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 55 del TUIR
La norma è stata invocata dall’Agenzia delle Entrate per sostenere che i proventi delle cessioni costituissero reddito d’impresa. Il giudice ha però ritenuto non provata la presenza di un’attività commerciale professionalmente esercitata.
Art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata richiamata dall’Ufficio ai fini della qualificazione delle operazioni come attività rilevante ai fini IVA. La qualificazione non è stata ritenuta applicabile perché non è stata dimostrata l’esistenza di un’attività economica organizzata e commerciale.
Artt. 61 e 35 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamati nel dispositivo quale base processuale per la decisione della Commissione Tributaria Regionale.
Massime di principio
- La vendita di opere d’arte proprie, anche per importi elevati o in più occasioni, non dimostra automaticamente l’esercizio di un’attività d’impresa.
- Per distinguere la dismissione di un patrimonio personale da un’attività commerciale occorre valutare concretamente l’origine dei beni, la finalità degli acquisti, la presenza di acquisti destinati alla rivendita, l’organizzazione dei mezzi, l’impiego di collaboratori, la promozione commerciale e l’eventuale finalità speculativa.
- La frequenza e la durata delle vendite, considerate isolatamente, non sono sufficienti: devono essere accompagnate da elementi idonei a dimostrare un’attività professionale organizzata di produzione o scambio.
- La competenza e la passione del collezionista in materia artistica non equivalgono, di per sé, alla professionalità imprenditoriale richiesta per qualificare le vendite come attività commerciale.
- In caso di accertamento fiscale, l’Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la natura commerciale delle cessioni; il contribuente può contrastare la presunzione documentando la formazione storica della collezione, l’assenza di finalità speculative e le ragioni della dismissione.
- Se l’accertamento contiene anche contestazioni autonome, come maggiori redditi da fabbricati, l’annullamento della parte relativa alle opere d’arte non comporta necessariamente l’annullamento delle altre componenti.
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