Sentenza del 18/09/2018 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione di un costo e la detrazione dell’IVA relativa a una fattura emessa dalla società X. Dalle indagini della Guardia di Finanza era emerso che la società emittente era un soggetto meramente interposto, privo di reale struttura imprenditoriale, mentre le autovetture erano acquistate direttamente da fornitori tedeschi e successivamente consegnate all’Autocarrozzeria. L’Ufficio aveva qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti e aveva sostenuto che l’acquirente fosse consapevole della frode. La società contribuente sosteneva invece di essere estranea e inconsapevole del meccanismo fraudolento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia. Ha ritenuto provata sia l’inesistenza soggettiva delle fatture sia la consapevolezza dell’Autocarrozzeria circa l’inserimento delle operazioni in una frode IVA triangolare, sulla base di vari indizi: l’assenza di struttura, dipendenti e attività effettiva della società interposta; i rapporti diretti dell’Autocarrozzeria con il soggetto che operava in Germania; il ritiro delle autovetture presso i venditori tedeschi; i pagamenti diretti a questi ultimi; e la conoscenza dei prezzi praticati dai fornitori comunitari. Di conseguenza, è stata negata la detrazione dell’IVA ed è stata confermata la ripresa relativa all’infedele dichiarazione IVA. È stata invece confermata la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, poiché le autovetture erano state effettivamente acquistate per essere commercializzate e non era stato contestato il difetto dei requisiti generali di deducibilità. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 8, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Il divieto di deduzione dei costi non opera per le operazioni solo soggettivamente inesistenti.
La disciplina, avente efficacia retroattiva, consente la deduzione dei costi relativi a beni realmente acquistati e destinati alla commercializzazione anche quando la fattura sia stata emessa da un soggetto diverso dal reale fornitore, purché siano rispettati i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
Art. 7, comma 4, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Il giudizio tributario è caratterizzato da regole probatorie proprie e consente l’utilizzo di presunzioni semplici. Per questo, una sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario.
Art. 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
La disposizione penale in materia di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti opera secondo presupposti soggettivi e probatori diversi da quelli richiesti per l’accertamento tributario. L’assenza di responsabilità penale non esclude quindi automaticamente la responsabilità fiscale.
Cassazione civile, sez. V, n. 9851 del 20 aprile 2018
In tema di IVA non possono essere portate in detrazione le operazioni soggettivamente inesistenti.
L’Amministrazione deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la consapevolezza del cessionario che l’operazione partecipasse a una frode. Il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
Cassazione civile, sez. V, n. 10120 del 21 aprile 2017
Nelle frodi carosello triangolari, la prova della mancanza di struttura personale e strumentale del soggetto interposto può costituire un elemento presuntivo idoneo a dimostrare sia l’inesistenza soggettiva dell’operazione sia la consapevolezza del cessionario.
Cassazione civile, sez. V-VI, ordinanza n. 16262 del 28 giugno 2017
L’assoluzione penale non impedisce un diverso accertamento fiscale, poiché nel processo tributario possono essere valorizzati indizi e presunzioni sufficienti ai fini fiscali anche se non idonei a fondare una condanna penale.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può essere negata se l’Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- La mera regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e delle fatture non è sufficiente a dimostrare la buona fede del contribuente.
- L’assenza di una struttura reale del fornitore, i rapporti diretti con il reale cedente, i pagamenti a soggetti diversi dal fatturante e la conoscenza dei prezzi effettivi sono indizi rilevanti della consapevolezza della frode.
- La deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP segue una disciplina distinta dalla detrazione IVA: se il bene è stato realmente acquistato, utilizzato nell’attività e il costo è effettivo, inerente, certo e determinato, la deduzione può restare ammessa anche in caso di fattura soggettivamente inesistente.
- Una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, che può giungere a una diversa conclusione sulla base dello standard probatorio e delle presunzioni proprie del processo fiscale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare la verifica dell’identità e dell’operatività del fornitore, la tracciabilità dei pagamenti, la congruità economica dell’operazione e l’effettiva movimentazione dei beni.
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