Cassazione Civile, Ordinanza n. 33619/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La vicenda riguarda una società che aveva chiesto l'omologazione di un concordato preventivo: il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato il decreto e omologato il concordato. Nel frattempo, dopo il decreto di primo grado e prima della decisione del reclamo, era stata pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento della stessa società. La curatela del fallimento ha ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la sopravvenuta declaratoria di fallimento rendeva improponibile o comunque improcedibile il giudizio di omologazione del concordato e che la corte territoriale aveva omesso di considerare tale fatto decisivo, nonostante fosse stato segnalato e documentato nel reclamo. I motivi ulteriori del ricorso contestavano, invece, profili di merito della motivazione sul concordato e sull'attestazione, ma sono rimasti assorbiti. La resistente ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso della curatela per difetto di legittimazione, perché il curatore non sarebbe parte necessaria del giudizio di omologazione e potrebbe al più intervenire nel relativo reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, sopravvenuta la sentenza dichiarativa di fallimento della società, il giudizio di omologazione del concordato preventivo fosse divenuto improcedibile. Ha quindi affermato la legittimazione della curatela a far valere questo specifico vizio processuale, pur escludendola in via generale rispetto ai vizi di merito della decisione di omologazione. Il primo motivo è stato accolto; gli altri quattro motivi sono stati assorbiti. Il decreto della corte d'appello è stato cassato senza rinvio, perché il giudizio di omologazione non poteva più proseguire. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Il giudizio di omologazione del concordato si svolge tra imprenditore proponente e creditori dissenzienti; il curatore del fallimento non è, di regola, parte necessaria di tale giudizio.
Nel sistema richiamato dalla Corte, l'impugnazione del provvedimento sul concordato si coordina con il regime del reclamo e con i limiti di legittimazione del curatore.
Il giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimento assorbe la controversia sulla crisi dell'impresa e, nel caso di sopravvenuto fallimento, rende improcedibile il giudizio di omologazione del concordato.
È richiamato nel senso che tra concordato preventivo e fallimento non esiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, ma un rapporto di coordinamento fra procedimenti.
È citato nei motivi del ricorso in relazione ai profili dell'attestazione del piano, ma tali censure restano assorbite.
È richiamato tra gli eventi che regolano l'iter della domanda di concordato e i suoi possibili esiti.
È richiamato tra gli eventi che possono incidere sulla prosecuzione della procedura di concordato.
È richiamato tra gli eventi che incidono sul percorso della domanda di concordato.
È richiamato nei motivi relativi al trattamento dei crediti tributari, ma le censure sono assorbite.
Consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non può essere proseguito.
Viene richiamato per ribadire l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di rapporti tra fallimento e concordato.
È invocato nel motivo sulla sopravvenuta perdita di interesse a proseguire il giudizio di omologazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che abbia chiesto l'omologazione del concordato preventivo comporta l'improcedibilità del giudizio di omologazione in corso, poiché la controversia sulla crisi d'impresa si sposta nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento.
- Non esiste tra procedura di concordato preventivo e fallimento un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica; esiste invece un rapporto di coordinamento, per cui il fallimento può essere dichiarato anche mentre è pendente l'impugnazione del diniego di omologazione.
- Il curatore del fallimento non è, di regola, legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che omologa il concordato per i soli vizi attinenti alla legittimità di merito della proposta, perché non è parte necessaria del giudizio di omologazione.
- Tuttavia, il curatore è titolare di un autonomo interesse processuale a far valere la sopravvenuta improcedibilità del giudizio di omologazione, quando la dichiarazione di fallimento intervenga nel corso della procedura, al fine di evitare la coesistenza di procedure concorsuali incompatibili.
- Quando il fallimento sopravviene, il giudicato o la pendenza del giudizio sul fallimento assorbe la controversia relativa al concordato e il giudizio di omologazione non può essere utilmente proseguito.
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