Cassazione Penale, Ordinanza n. 36826/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina due ricorsi sovrapponibili proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa aggravata, ascritto in concorso. I ricorrenti articolavano quattro motivi: il primo contestava la responsabilità, ma è stato ritenuto del tutto generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di merito; i secondi e terzi motivi erano ritenuti eccentrici rispetto al thema decidendum, poiché richiamavano la violazione dell'art. 73, commi 4 e 5, del D.P.R. 309/1990, il diniego delle attenuanti generiche, l'eccezione di prescrizione e l'attendibilità della persona offesa, con censure reputate aspecifiche e non pertinenti; il quarto motivo contestava la qualificazione della recidiva, ma era dichiarato precluso perché non devoluto in appello e, comunque, formulato in modo astratto e non calato nella specificità del caso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma: confermata la responsabilità degli imputati e il trattamento sanzionatorio per truffa aggravata, anche in relazione alla recidiva qualificata che ha reso infondata l'eccezione di prescrizione. Le doglianze sono state respinte perché generiche, aspecifiche, eccentrice rispetto alla regiudicanda o precluse per mancata devoluzione in appello.
Norme richiamate
art. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 309/1990
Il richiamo a tale norma nei motivi di ricorso è stato ritenuto eccentrico rispetto al giudizio, poiché la sentenza riguardava una truffa aggravata e non un reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano ad affermazioni generiche, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure che riguardano norme o questioni del tutto estranee al fatto oggetto del processo non possono essere esaminate nel merito, perché eccentriche rispetto alla regiudicanda.
- Le doglianze su temi non devoluti in appello sono precluse in cassazione, salvo che integrino questioni rilevabili d'ufficio e ritualmente proponibili.
- La contestazione della prescrizione può essere correttamente respinta quando la Corte di merito abbia valorizzato una recidiva qualificata ritenuta sussistente e rilevante ai fini del regime prescrizionale.
- Le critiche sull'attendibilità della persona offesa, se formulate in modo assertivo e sganciate dalla motivazione della decisione impugnata, non sono idonee a scardinare la sentenza di merito.
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