Cassazione Penale, Sentenza n. 13268/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia resa all'esito del giudizio abbreviato. Il difensore deduceva violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non appellabile la sentenza di proscioglimento/assoluzione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 443 c.p.p. alla sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio abbreviato, richiamando l'abrogazione, ad opera dell'art. 2 della legge n. 416/2006, dell'inciso che consentiva l'appello per ottenere una diversa formula. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva dedotto la questione della convertibilità dell'atto di appello in ricorso per cassazione e che l'imputato aveva espresso la volontà di proporre un appello e non un ricorso per cassazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Richiamato come riferimento al reato per cui l'imputato era stato giudicato; non è centrale nella decisione sulla appellabilità ma contestualizza il procedimento di merito
art. 131-bis cod. pen.
La sentenza richiamata come pronuncia di proscioglimento/assoluzione ex art. 131-bis; la Corte territoriale l'ha considerata non appellabile se resa nel giudizio abbreviato, e la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione nella fattispecie
art. 443 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte di appello per escludere la proponibilità dell'appello avverso la sentenza emessa nel procedimento abbreviato; la Cassazione conferma che detta norma, letta alla luce dell'abrogazione intervenuta, impedisce l'appello volto a ottenere diversa formula
art. 2 legge n. 416 del 2006
Richiamata perché ha abrogato l'inciso che consentiva l'appello per ottenere una diversa formula; la Corte ne trae la conseguenza che la decisione di proscioglimento/assoluzione resa nel giudizio abbreviato non è appellabile per cambiare la formula
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (equo importo di euro 3.000) a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Corte cost., 13 giugno 2010, n. 186
Citata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria; la Cassazione rileva l'assenza di ragioni di esonero alla luce della giurisprudenza costituzionale
Massime di principio
- La sentenza di proscioglimento o assoluzione resa all'esito del giudizio abbreviato è, di regola, non appellabile per ottenere diversa formula a seguito dell'abrogazione prevista dalla legge n. 416/2006; pertanto l'appello può essere dichiarato inammissibile.
- Se l'atto introduttivo in secondo grado è stato espressamente proposto come appello dall'imputato (o dal suo difensore), la Corte di Cassazione non può, in assenza di specifica deduzione, convertire d'ufficio quell'atto in ricorso per cassazione: la convertibilità deve essere dedotta e articolata dalle parti.
- In cassazione l'omissione di deduzioni essenziali (ad es. la richiesta di conversione dell'impugnazione) impedisce alla Corte di esaminare questioni non prospettate: è importante argomentare e formulare chiaramente le censure procedurali e di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, salvo ragioni di esonero riconosciute, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. a favore della Cassa delle ammende.
- Strategia difensiva pratica: quando la pronuncia di primo grado deriva da giudizio abbreviato, valutare attentamente la forma di impugnazione più idonea (eventuale ricorso per cassazione piuttosto che appello) e dedurre esplicitamente ogni questione di convertibilità dell'atto ove opportuno.
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