Cassazione Penale, Sentenza n. 23251/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell'indagato per detenzione di 28.435 pezzi di materiale esplosivo (136,252 kg di esplosivo netto). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla presunta inconsistenza delle esigenze cautelari, contestando che la misura fosse sproporzionata e che la motivazione fosse astratta e ipotetica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di norme o della manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione dei fatti. Ha giudicato adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato l'ingente numero di manufatti (tutti artigianali), la micidialità del materiale, l'inverosimile giustificazione fornita dall'indagato e il rischio per l'incolumità di terzi e di reiterazione del reato, ritenendo coerente l'applicazione degli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1967, n. 895 (Legge sulla disciplina degli artifici pirotecnici), art. 2
Il materiale sequestrato è stato qualificato come materiale esplosivo rilevante ai fini della legge sugli esplosivi; la gravità della detenzione di ingenti quantitativi ha costituito base fattuale per le esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 606
Richiamato il perimetro dei vizi rilevabili in cassazione (come la manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse affetto da uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 606.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito salvo che non emerga una violazione di legge specifica o una manifesta illogicità nella motivazione.
- La presenza di ingenti quantità di materiale pericoloso (es. esplosivi) e la loro natura artigianale possono giustificare misure cautelari restrittive per il concreto pericolo per l'incolumità pubblica e per il rischio di reiterazione del reato.
- Una spiegazione dell'indagato apparentemente inverosimile o non sufficiente a giustificare il possesso può essere valorizzata dal giudice come indice di contatti con ambienti criminali e di pericolosità concreta.
- Per impugnare con successo in Cassazione una misura cautelare occorre formulare censure precise che dimostrino vizi formali o argomentativi della motivazione (contraddizioni manifeste, lacune essenziali, violazione normativa), non semplici diverse valutazioni di merito.
- La valutazione della proporzionalità della misura tiene conto sia della pericolosità materiale (tipologia e quantità del materiale detenuto) sia della probabilità di reiterazione e del rischio per terzi; elementi lavorativi o personali dell'indagato possono risultare irrilevanti se prevalgono gravità e pericolosità oggettiva.
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