Cassazione Civile, Sentenza n. 3866/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Recupero d'imposta per gli anni 2011-2013 notificato alla LAS Srl unipersonale (cancellata) e contestualmente alla sig.ra Bassetti, che era stata amministratore unico e poi liquidatore. L'Agenzia contestava compensazioni fiscali con crediti ritenuti inesistenti; la contribuente eccepiva la nullità degli atti per notifica a società già estinta e ha rilevato l'assenza di distribuzioni nel bilancio di liquidazione. In primo grado la CTP accolse i ricorsi annullando le pretese; la CTR confermò. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo (i) omissione della CTR nel pronunciarsi sulla responsabilità personale della liquidatrice (art. 112 c.p.c.), (ii) errata valutazione della rilevanza dell'estinzione della società rispetto alla responsabilità ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973, (iii) errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.), e (iv) difetto di indagine sul bilancio di liquidazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi rilevando la lacunosità della CTR nel non chiarire se l'atto fosse stato notificato anche alla Bassetti quale autore della violazione e la necessità di esaminare la sussistenza della responsabilità personale del liquidatore (art. 36 DPR 602/1973), con possibile acquisizione dei bilanci; ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla CTR d'appello dell'Abruzzo per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate, ha cassato in relazione a questi motivi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello tributaria, in diversa composizione, per un nuovo esame. Gli ulteriori motivi di gravame sono stati assorbiti. In sintesi: parziale vittoria dell'Agenzia con annullamento della decisione favorevole alla contribuente e rinvio per un riesame specifico sulla notifica/qualifica dell'atto e sulla sussistenza della responsabilità personale del liquidatore, anche tramite verifica dei bilanci.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
Norme processuali invocate per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto fondati motivi attinenti a violazione di norme e carenza di motivazione.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia della CTR sulla responsabilità personale della Bassetti; la Corte ha accolto che la omissione costituisce vizio che legittima la cassazione.
Norma che disciplina la responsabilità dei liquidatori per obbligazioni tributarie sociali. La Corte ha ritenuto necessario verificare l'applicabilità dell'art. 36 alla posizione della liquidatrice, anche attraverso l'esame dei bilanci.
Richiamato dall'Agenzia nella censura; concerne rapporti per successione nei rapporti giuridici a seguito di cessazione di impresa. La Corte ha valutato la necessità di chiarimenti circa la qualità soggettiva del destinatario dell'atto.
Norma sull'onere della prova: l'Agenzia lamentava che la CTR non abbia correttamente attribuito gli oneri probatori. La Corte ha ritenuto che debba essere nuovamente valutata la questione in sede di merito.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'onere probatorio; la decisione sulla corretta ripartizione dell'onere della prova è stata rinviata al giudice del merito.
Cass. S.U., 27.11.2023, n. 32790
Precedente richiamato dalla Corte: la responsabilità del liquidatore ex art. 36 ha natura civilistica e l'accertamento può essere sindacato in sede tributaria; utile a chiarire che il liquidatore può contestare i presupposti dell'azione a suo carico.
Cass. sez. V, 4.4.2023, n. 9236
Precedente che conferma che gli amministratori di società cancellate possono essere ritenuti responsabili ex art. 36 se hanno compiuto, nei periodi precedenti alla liquidazione, operazioni di occultamento o presentato dichiarazioni infedeli.
Massime di principio
- La notifica di un atto di recupero a una società estinta può essere inefficace rispetto alla società, ma se il medesimo atto è stato anche notificato alla persona fisica (es. liquidatore) nella sua qualità di autore della violazione, l'estinzione non esclude automaticamente l'azione nei confronti del liquidatore.
- La responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 602/1973 ha natura civilistica: il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente e può contestare in sede tributaria i presupposti della pretesa, compresa la debenza di imposte a carico della società.
- Il giudice che decide in appello deve esaminare espressamente e motivare la questione della responsabilità personale quando questa sia stata dedotta: omissioni di pronuncia su punti decisivi possono determinare la cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
- L'Ufficio non è impedito a contestare, anche con il medesimo atto, diverse responsabilità (societarie e personali). Occorre però che il giudice valuti chiaramente a chi è stato effettivamente notificato l'atto e con quale qualifica.
- In tema di onere della prova, se è posta a carico del liquidatore la prova di non aver avuto colpa nella gestione/liquidazione, il giudice del merito dovrà valutare la documentazione (es. bilanci di liquidazione) e ripartire correttamente gli oneri probatori ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
- Se mancano elementi probatori prodotti dalle parti (ad es. bilancio di liquidazione completo), il giudice può ritenere necessario acquisirli o ordinarne l'acquisizione per decidere sulla responsabilità del liquidatore.
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