Cassazione Civile, Sentenza n. 3817/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a cartella esattoriale: in primo grado la cartella veniva annullata per un motivo imputabile esclusivamente all'agente della riscossione. In cassazione la parte privata deduceva (1) violazione e errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la presunta compensazione implicita delle spese ai danni di Roma Capitale nonostante la disciplina post-2014 (compensazione ammessa solo per assoluta novità o mutamento giurisprudenziale, e in altri casi eccezionali per effetto Corte cost. 77/2018); (2) violazione dell'art. 100 c.p.c. per aver affermato che la parte privata, avendo ottenuto la condanna dell'agente della riscossione (soggetto solvente), non aveva interesse specifico ad appellare la sentenza, censura che sottolineava il diritto di agire contro il soggetto più agevolmente aggredibile e il divieto di valutazioni arbitrarie sulla solvibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che quando l'annullamento della cartella è imputabile esclusivamente alla condotta dell'agente della riscossione, l'obbligo di rifondere le spese non può essere esteso solidalmente all'ente impositore, perché ciò invertirebbe la sequenza causale dell'imputazione delle spese. Pertanto la sentenza del giudice di pace, che aveva condannato l'agente della riscossione alle spese e implicitamente compensato i rapporti con Roma Capitale, è stata ritenuta giustificata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a censurare un mero obiter dictum (osservazione sulla mancanza di interesse ad appellare avendo ottenuto la condanna di un soggetto solvente). Non si è provveduto sulle spese di cassazione per mancata difesa delle controparti; è stato altresì disposto il possibile versamento da parte del ricorrente di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co.1quater d.P.R. 115/2002 ove dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina delle spese di lite e al potere del giudice di decidere sulla ripartizione delle spese
art. 92 c.p.c.
Dopo la modifica del 2014 la compensazione delle spese da parte del giudice è ammessa solo in casi di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza o in altri casi analoghi, gravi ed eccezionali (interpretazione richiamata dalla decisione)
Corte costituzionale, sent. 77/2018
Utilizzata per delimitare ulteriormente i casi nei quali è possibile la compensazione delle spese in deroga ai criteri ordinari di soccombenza
art. 100 c.p.c.
"Avendo ottenuto la condanna del concessionario, ovviamente soggetto assolutamente solvente [la parte privata] non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare la sentenza"
Citato in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione: il Collegio ha ritenuto, come osservazione non decisiva, che la parte che ottiene la condanna del soggetto solvente possa avere ridotto interesse ad appellare su questioni di riparto delle spese
Cass. civ. 15314/2017
Precedente richiamato per il principio che, quando l'annullamento è imputabile all'ente impositore, l'agente della riscossione può essere condannato in via solidale e poi esercitare regresso verso l'ente impositore
Cass. civ. 7716/2022
Richiamata per distinguere le ipotesi in cui l'annullamento è dovuto all'ente impositore (con possibile solidarietà dell'agente) da quelle in cui è dovuto esclusivamente all'agente della riscossione (nessa solidarietà verso l'ente)
art. 13 co.1quater d.P.R. 115/2002
Norma richiamata in materia di contributo unificato, con riferimento all'obbligo eventuale del ricorrente di versare un'ulteriore somma
art. 1bis (richiamato ai fini del contributo)
Richiamato in tema di determinazione dell'importo del contributo unificato per i ricorsi
Massime di principio
- Distinguere sempre la causa dell'annullamento della cartella: se è imputabile esclusivamente all'agente della riscossione, le spese gravano sull'agente e non possono essere estese in via solidale all'ente impositore; se è imputabile all'ente impositore, può valere la solidarietà con possibile regresso dell'agente.
- La compensazione delle spese da parte del giudice (art. 92 c.p.c.) è oggi un rimedio eccezionale: va motivata con assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o ragioni analoghe, gravi ed eccezionali; non è automaticamente applicabile per equilibri meramente interni fra parti soccombenti.
- Nel decidere se appellare, valutare non solo la fondatezza degli argomenti giuridici ma anche l'interesse processuale concreto: ottenere la condanna di un soggetto ritenuto effettivamente solvibile può ridurre l'utilità dell'appello su questioni di riparto delle spese.
- Non confondere questioni di responsabilità verso il terzo (ente impositore vs agente di riscossione) con i rapporti interni di regresso: la responsabilità solidale non è automatica e dipende dalla causa dell'illegittimità dell'atto impugnato.
- Quando si contesta la ripartizione delle spese, documentare chiaramente la provenienza della violazione (atto/condotta dell'ente o dell'agente), perché la causalità è decisiva per l'imputazione delle spese.
- Evitare di basare impugnazioni su censure che riguardino osservazioni del giudice non necessarie alla decisione (obiter dictum), perché sono più facilmente dichiarate inammissibili.
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