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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3811/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la pronuncia di revoca di una donazione per ingratitudine operata dalla Corte d'Appello di Venezia: Montesini, in qualità di amministratore di sostegno di Sergio Pettenon, aveva chiesto alternativamente la risoluzione del contratto o, se qualificato come donazione modale, la revoca per ingratitudine nei confronti di Annalisa Pettenon. Le ragioni addotte erano il mancato alloggio e la mancata somministrazione di alimenti al donante e il fatto che la donataria avesse fatto accendere al donante un finanziamento di €20.000,00 utilizzato per le proprie esigenze. In Cassazione la ricorrente ha censurato la decisione d'appello per violazione dell'art. 801 c.c. e per un'erronea valutazione dei fatti: a suo dire la corte distrettuale aveva fondato la revoca su una valutazione meramente oggettiva (inadempimento e accensione del mutuo) senza accertare l'elemento soggettivo dell'ingiuria grave, cioè un comportamento espressivo di profonda e durevole avversione tale da ledere onore e dignità del donante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (dichiarando assorbito il secondo), affermando che la revoca della donazione per ingratitudine richiede non solo comportamenti oggettivamente inadempienti ma una manifestazione esteriore di radicata e profonda avversione o animosità verso il donante, offensiva della sua dignità morale. La Corte ha ritenuto che i comportamenti valutati dalla Corte d'appello (mancata somministrazione di alimenti, mancata concessione dell'alloggio e accensione del mutuo) non siano di per sé sufficienti a integrare l'ingiuria grave senza un accertamento del relativo sentimento di disistima e del danno morale/patrimoniale effettivo. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione; decisione sulle spese a carico della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 801 c.c.

    Norma che disciplina la revoca per ingratitudine della donazione: richiede un'ingiuria grave del donatario verso il donante. La Corte interpreta l'ingiuria come manifestazione esteriore di durevole sentimento di disistima lesiva dell'onore e della dignità del donante, non assimilabile a un mero inadempimento contrattuale

  • art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per vizio di motivazione ed errata interpretazione della legge da parte della Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura per errore nella valutazione e nella motivazione in relazione ai requisiti dell'art. 801 c.c.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 2, 24/06/2008 n.17188; Cass. civ., sez. 2, 31/10/2016 n.22013)

    Precedenti richiamati per precisare il concetto di 'ingiuria grave': la giurisprudenza richiede condotte idonee a ledere la sfera morale del donante, espressione di radicata avversione e ripugnanti per la coscienza sociale; la Corte ha confermato che occorre valutazione sia oggettiva sia soggettiva del comportamento del donatario

Massime di principio

  • La revoca della donazione per ingratitudine (art. 801 c.c.) richiede non solo elementi oggettivi di inadempimento ma la prova di un'ingiuria grave: un comportamento esteriore che esprima una duratura avversione o disistima tale da ledere onore e dignità del donante.
  • Mancata prestazione di assistenza materiale o morale, o il compimento di atti patrimoniali (es. far accendere un mutuo), non sono automaticamente sufficiente a integrare l'ingiuria grave; è necessario valutare il quadro complessivo e l'effettiva potenzialità offensiva del comportamento sulla sfera morale del donante.
  • Il giudice deve indagare sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo (intenzionalità, durevolezza dell'atteggiamento, ripugnanza sociale) e motivare specificamente come i fatti ritenuti integree l'ingiuria grave.
  • Se la revoca è fondata su fatti di natura patrimoniale (mutuo, danno economico), occorre dimostrare anche il pregiudizio effettivo al patrimonio del donante e il collegamento con un atteggiamento ingiurioso.
  • Le circostanze familiari e le giustificazioni (es. deterioramento dei rapporti) devono essere esaminate: possono giustificare un inadempimento e quindi escludere l'elemento soggettivo dell'ingiuria grave.

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