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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3785/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il fallimento ha chiesto la corresponsione del valore di riscatto della polizza unit linked Berico Gestione Unit Plus n. 3254375, stipulata il 20.4.2007 da Ferrari Silvana con versamento di premio unico di € 73.000,00. In primo grado il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda ritenendo che polizze con componente "rischio demografico" restano polizze-vita e sono tutelate dall'art. 1923 c.c.. La Corte d'Appello di Venezia ha qualificato il contratto come prodotto finanziario (unit linked "puro"), escludendo la natura previdenziale e quindi l'applicabilità dell'art. 1923 c.c., e ha rigettato la domanda del fallimento (anche per mancanza di prova di richiesta di riscatto e di eventuali pagamenti a terzi). Il fallimento ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello. In sede di legittimità è stata anche rimessa la questione nomofilattica sulla classificazione delle unit linked e sull'incidenza di tale qualificazione sull'applicazione dell'art. 1923 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. (successore a titolo particolare) e ha accolto il ricorso principale del fallimento. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, pur avendo correttamente escluso la natura previdenziale della polizza (classificandola come unit linked "pura" priva di rischio demografico efficace), ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della compagnia al pagamento del valore di riscatto e pertanto ha commesso un error in procedendo. La Cassazione ha cassato la sentenza nei limiti di tale omissione e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per decidere sulla condanna al pagamento del valore di riscatto (con interessi e rivalutazione) e sulle spese del giudizio di legittimità. I ricorsi incidentali della Eurovita e di Ferrari Silvana sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 1923 cod. civ.

    La norma tutela i capitali e le rendite aventi funzione previdenziale; la sua applicazione richiede che la polizza adempia a una funzione previdenziale effettiva (presenza di rischio demografico significativo).

  • art. 2 comma 3 d.lgs. n. 209/2005

    "rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana ... le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento"

    Il legislatore include nel ramo III le unit linked, ma la qualificazione come polizza vita rileva solo se sussistono elementi propri delle polizze vita (in particolare rischio demografico non meramente apparente).

  • artt. 42, 46 legge fallimentare

    Regole generali sulla inclusione dei crediti e dei beni nella massa fallimentare; se la polizza non è previdenziale, il valore di riscatto rientra nella massa dal momento del fallimento.

  • art. 44 legge fallimentare

    Prevede l'inefficacia di atti prefallimentari a danno della massa; il curatore può chiedere l'accertamento di inefficacia e la retrocessione di somme eventualmente pagate a terzi.

  • art. 111 cod. proc. civ.

    Regola l'intervento nel giudizio di legittimità: il successore a titolo particolare può intervenire solo se il dante causa non è costituito in giudizio; qui l'intervento è stato dichiarato inammissibile perché Eurovita (dante causa) era ancora in causa.

  • art. 13 d.lgs. n. 252/2005

    Disciplina le forme pensionistiche individuali (PIP) e prevede che possano essere attuate anche tramite contratti di assicurazione ramo III; non implica però che tutte le unit linked del ramo III abbiano automaticamente la funzione previdenziale rilevante ai fini dell'art. 1923 c.c.

  • Direttiva 2016/97/UE art. 2 punto 17

    definizione di "prodotto di investimento assicurativo" e la precisa esclusione di taluni contratti assicurativi vita

    La direttiva introduce la nozione di prodotto di investimento assicurativo esposto alle fluttuazioni di mercato ma esclude alcuni contratti vita quando la prestazione è dovuta solo in caso di decesso; la giurisprudenza CJEU richiede che la prestazione sia legata ad un evento attinente alla vita umana per qualificare un contratto come assicurazione vita.

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 8271/2008

    Ha chiarito la ratio dell'art. 1923 c.c.: la tutela è volta alla funzione previdenziale della polizza vita; la norma trova applicazione solo se la polizza adempie effettivamente a tale funzione.

Massime di principio

  • Una polizza unit linked è da considerare "previdenziale" (e quindi potenzialmente tutelata dall'art. 1923 c.c.) solo se nella pratica esiste un rischio demografico effettivo a carico dell'assicuratore, non meramente formale: tipicamente la presenza di un capitale minimo garantito o altra garanzia slegata integralmente dal valore delle quote.
  • Le unit linked "pure" (nessuna garanzia di capitale, rischio finanziario interamente a carico del contraente) vanno normalmente qualificate come prodotti finanziari; in tal caso il valore di riscatto rientra nella massa fallimentare.
  • La qualificazione tra polizza vita e strumento finanziario è valutazione di merito riservata al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5.
  • Nel giudizio di fallimento il curatore deve chiedere sia l'accertamento che il valore di riscatto appartenga alla massa sia la condanna dell'assicuratore alla retrocessione: il giudice deve pronunciarsi esplicitamente su entrambe le domande; l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna è vizio procedurale rilevante.
  • Per valutare la natura della polizza occorre esaminare il contratto nel suo complesso: clausole sul decesso, presenza/assenza di capitale minimo garantito, modalità di calcolo del pagamento, premio unico o ricorrente, denominazione contrattuale e finalità dichiarate, nonché la disciplina regolamentare applicabile (PIP, normative assicurative ed EU).
  • In sede di Cassazione l'intervento del successore a titolo particolare è inammissibile se il dante causa è ancora costituito e presente nel processo, perché ciò lederebbe il diritto di difesa del dante causa.

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