Cassazione Civile, Sentenza n. 3815/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia per il pagamento di Euro 1.600.000,00 spettanti a Pluriel Limited a titolo di rata del corrispettivo previsto dal contratto di mandato del 20-05-2009 per l'ingaggio del calciatore Mauro Matias Zarate. S.S. Lazio ha impugnato le decisioni di merito sostenendo, in sintesi, la devoluzione della controversia all'organismo arbitrale previsto dallo statuto FIGC e la nullità del mandato per violazione delle norme dell'ordinamento sportivo e del Regolamento Agenti (contratto stipulato fuori dai moduli/forme previste e senza agente munito di licenza). In Cassazione il ricorso era fondato sul presunto contrasto con l'art.1 e ss. del d.l. 220/03 e principi costituzionali in materia di ordinamento sportivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione del ricorso di cassazione. La sentenza di merito era stata notificata il 16-07-2018; il termine per proporre ricorso, sospese le ferie, scadeva il 15-10-2018. Il ricorso è stato spedito il 15-10-2018 al domicilio indicato (via Ennio Quirino Visconti) ma l'avviso di ricevimento è tornato con la dicitura "trasferito 18-10-2018"; una nuova spedizione è avvenuta il 19-10-2018 al diverso indirizzo (via San Nicola de' Cesarini) con ricezione il 24-10-2018, oltre il termine utile. La Corte ha ritenuto che l'errore nell'indicare il domicilio fosse imputabile al notificante, dovendo questi, dato che il difensore esercita nel medesimo circondario, accertare previamente l'effettivo domicilio professionale; pertanto non è stata riconosciuta la continuità tra i due tentativi di notifica e il ricorso è inammissibile. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; S.S. Lazio condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (Euro 200,00 per esborsi e Euro 10.000,00 compensi, oltre 15% forfettario, IVA e CPA), e sussiste l'obbligo, se dovuto, di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-bis e co.1-quater DPR 115/2002. Non è stata accolta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.
Norme richiamate
d.l. 220/2003
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia dell'ordinamento sportivo; il motivo invocava l'articolato sistema di norme sportive ma la Corte non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità processuale.
art. 3 co. 1 legge 280/2003
art. 3 co. 1 legge 280/2003
Riferito dalla Corte per sottolineare che i rapporti patrimoniali tra società e atleti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario; ciò ha contribuito a motivare l'inderogabilità della giurisdizione del giudice ordinario sulle materie patrimoniali, ove applicabile.
art. 1322 co. 2 cod. civ.
art. 1322 co. 2 cod. civ.
Citati dal ricorrente per sostenere la nullità di contratti conclusi in frode alle regole della FIGC (insussistenza della meritevolezza dell'interesse). La Corte non ha risolto la questione sul merito in ragione dell'inammissibilità.
art. 325 co. 2 e art. 326 cod. proc. civ.
art. 325 co. 2 e art. 326 cod. proc. civ.
Richiamati per determinare il termine di proposizione del ricorso per cassazione e il computo della sospensione feriale: la Corte ha applicato tali disposizioni per concludere che il termine era scaduto prima della notifica perfezionata.
Legge 53/1994 (notificazioni a mezzo posta)
Utilizzata per ricostruire il momento e le modalità di notifica effettuata mediante servizio postale; la Corte ha dato rilievo agli atti di notifica e all'esito degli avvisi di ricevimento.
Regolamento Agenti FIGC (2009)
Richiamato nel dibattimento di merito: la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile il Regolamento solo se l'agente fosse tesserato/licenziato o avesse aderito alla giurisdizione federale; in cassazione la questione non è stata decisa sul merito per l'inammissibilità.
Codice di Giustizia Sportiva (entrata in vigore 01-07-2014)
Rilevato dai giudici di merito per osservare che con il nuovo Codice era stata soppressa la Camera Arbitrale, incidendo sull'applicabilità di clausole compromissorie previste dal Regolamento Agenti; la questione non è stata riesaminata dalla Cassazione per la natura processuale della decisione.
art. 96 cod. proc. civ.
Istanza di condanna alle spese per comportamento processuale temerario avanzata dalla resistente: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la condanna ex art.96.
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
Applicato per disporre l'ulteriore obbligo, se dovuto, del versamento da parte della ricorrente di importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata o tardiva notifica del ricorso per cassazione comporta inammissibilità: il rispetto del termine e la corretta indicazione del domicilio per la notifica sono condizioni essenziali.
- Se il difensore destinatario della notificazione esercita la professione nello stesso circondario del tribunale, il notificante ha l'onere di verificare l'effettivo domicilio professionale (anche mediante controllo dell'albo), e l'errore è generalmente imputabile al notificante.
- La continuità tra un primo tentativo di notifica non perfezionato e un successivo perfezionamento non è automatica: se il primo errore è imputabile al notificante non si può far valere la 'riattivazione' come giustificazione della tardività.
- Sulle questioni di merito relative a contratti di agenti sportivi, occorre prima accertare se le parti siano soggette all'ordinamento sportivo (tesseramento, affiliazione, adesione alla giurisdizione federale): la mera violazione formale di regolamenti sportivi non rende automaticamente nullo un contratto di diritto comune se la parte non è soggetta a quelle regole.
- I rapporti patrimoniali tra società e atleti, e più in generale le questioni patrimoniali tra società sportive, sono in linea di principio devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo chiara attribuzione all'ordinamento sportivo mediante adesione/affiliazione e clausole valide compatibili.
- In procedimenti di impugnazione è essenziale documentare e conservare la prova dei tentativi di notifica e delle informazioni sul domicilio del difensore per opporsi efficacemente a eccezioni di inammissibilità per tardività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3752/2024 del 12/02/2024
- Sentenza civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3780/2024 del 12/02/2024
- Sentenza civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3785/2024 del 12/02/2024
- Sentenza civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3811/2024 del 12/02/2024
- Sentenza civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3817/2024 del 12/02/2024
- Sentenza civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3839/2024 del 12/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →