Cassazione Penale, Ordinanza n. 24556/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della parte indicata nel dispositivo, oltre agli ulteriori effetti conseguenti all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/06/2025. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione in relazione alle questioni del concorso di persone e dell'elemento soggettivo nel reato di riciclaggio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, poiché formulato in termini astratti, senza indicare specifiche ragioni di diritto o dati fattuali a sostegno, e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta sufficiente e non illogica, né con le deduzioni difensive già esaminate dal giudice di merito.
Norme richiamate
Il ricorso verteva sull'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, ma la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare la genericità della censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico, autosufficiente e fondato sul confronto con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni meramente astratte o assertive non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La censura che investe concorso di persone ed elemento soggettivo del reato non può limitarsi a una riproposizione generica delle difese già svolte in appello, ma deve indicare puntualmente gli errori logico-giuridici attribuiti alla decisione di merito.
- Quando la motivazione del giudice di merito sia ritenuta sufficiente e non illogica, la mancata confrontazione del ricorso con tale percorso argomentativo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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