Cassazione Penale, Ordinanza n. 21814/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già condannato in appello per estorsione aggravata. Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deduceva un solo motivo: l'asserita mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. in sede di giudizio di rinvio. La censura era sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova, sostenendo che l'aggravante non dovesse essere mantenuta. La Corte di cassazione rileva però che il motivo ripropone una questione già esaminata e disattesa dalla Corte distrettuale con motivazione completa e immune da vizi, e che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di estorsione, quale reato per cui è intervenuta la condanna impugnata.
Aggravante contestata e oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte ne conferma la mancata esclusione, ritenendo infondata la censura e preclusa la rivalutazione probatoria in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando la doglianza mira soltanto a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- È inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione completa e priva di vizi logici o giuridici.
- La mancata esclusione di un'aggravante già scrutinata nei gradi di merito non può essere utilmente contestata in cassazione se il ricorso non denuncia specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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