Sentenza n. 219/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento emesso in data 20.09.2022 dal Questore della Provincia di Bergamo e notificato al ricorrente in data 27.09.2022 (Prot. n. Q2/2/IMM/IISEZ/2022/CM/337), di rigetto dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione, presentata dal ricorrente presso la Questura di Bergamo in data 28.01.2022, con intimazione di abbandonare il Territorio Nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla notificazione del provvedimento; - qualsiasi atto ad esso connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione, con intimazione a lasciare il territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bergamo che aveva respinto l'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione e gli aveva intimato di abbandonare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che, nelle more, gli era stato rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valido fino al 22 agosto 2025 e in fase di rinnovo, titolo idoneo a soddisfare il suo interesse alla regolare permanenza in Italia. Ha pertanto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo l'improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che il rilascio del successivo permesso di soggiorno aveva soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente alla permanenza regolare sul territorio nazionale. Il giudizio è stato quindi definito in rito, senza esame della legittimità del diniego impugnato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza soddisfa l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e rende non più concreta e attuale l'utilità della pronuncia di annullamento.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un titolo amministrativo idoneo a garantire al ricorrente la situazione sostanziale cui aspirava può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul precedente diniego.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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