Cassazione Penale, Sentenza n. 2613/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 09/10/2024 che confermava la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di rapina aggravata. Il ricorso deduceva carenza, illogicità e/o assenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria e ai pericula libertatis: contestazione del valore probatorio della comparazione SARI (esito di compatibilità al 54%), dell'identificazione visiva degli agenti e del rinvenimento dei jeans (sostanzialmente modello di produzione seriale), nonché della attualità e proporzionalità della misura cautelare (circa tre mesi intercorso senza nuove contestazioni, possibile adozione di misure meno afflittive quali arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per non confrontarsi concretamente con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): è consentito solo verificare la compatibilità logica e giuridica della motivazione, non riesaminare i fatti o le valutazioni di merito. Il Collegio ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale: è stata valorizzata la conoscenza del soggetto da parte degli agenti, la spiegazione data per l'esito di compatibilità SARI (la smorfia del rapinatore nei fotogrammi) e sono state ritenute significative la pericolosità personale (modalità violente e spregiudicate dell'azione) e i numerosi precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il controllo di legittimità nelle impugnazioni avverse a misure cautelari alla verifica della congruità e logicità della motivazione; esclude il riesame libero dei fatti e delle risultanze probatorie da parte della Corte di cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata qui con comminazione di euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione contro ordinanze cautelari il rimedio è ammesso solo se il motivo affronta specificamente e puntualmente i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; censure generiche o la mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non può riesaminare liberamente le risultanze probatorie: può annullare per motivazione illogica o per violazione di norme di diritto, ma non per diversà interpretazione delle prove che sia plausibile nell'ambito dell'apprezzamento di merito.
- Dati tecnici che sembrano contraddire valutazioni degli investigatori (es. percentuali di compatibilità SARI) possono essere adeguatamente neutralizzati dal giudice se dal provvedimento risultano elementi che spiegano la discrepanza (es. postura o smorfie nel fotogramma); il ricorrente deve contestare specificamente tali spiegazioni per ottenere riesame.
- Il decorso del tempo tra fatto e misura cautelare non esclude automaticamente la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari: il giudice valuta anche la personalità, la gravità della condotta e i precedenti dell'indagato per decidere sulla adeguatezza di misure meno afflittive.
- Ricorsi carenti di specificità e che si limitano a riproporre questioni già esaminate possono determinare, oltre al rigetto, condanne per spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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