Cassazione Penale, Ordinanza n. 12797/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva parzialmente riformato una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di due imputati per fatti di bancarotta fraudolenta, limitandosi a ridurre la durata delle pene accessorie. I ricorrenti hanno proposto tre motivi comuni: 1) contestazione della loro qualificazione come amministratori di fatto, deducendo l'erroneità della ricostruzione della loro partecipazione alla gestione societaria; 2) deduzione dell'assenza di riscontri alle dichiarazioni del chiamante in correità; 3) censura della graduazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione fosse insufficiente o illogica e chiedendo in sostanza una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio. In memoria difensiva successiva sono state ribadite le doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generici e manifestamente infondati il motivo sulla qualifica di amministratori di fatto e quello sull'assenza di riscontri al chiamante in correità, rilevando che la sentenza impugnata aveva indicato gli indici sintomatici della gestione di fatto e i riscontri alle dichiarazioni accusatorie. Ha inoltre ritenuto non consentite in sede di legittimità e comunque infondate le doglianze sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che per negare le attenuanti è sufficiente un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 223, comma 1, l.f.
norma incriminatrice richiamata per i delitti contestati in concorso con l'art. 216 l.f., relativi alla bancarotta fraudolenta
art. 216, comma 1, n. 2 l.f.
base normativa del capo A contestato
art. 216, comma 1, n. 1 l.f.
base normativa del capo B contestato
richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
richiamato come criterio di commisurazione della pena da parte del giudice di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contestare genericamente la qualifica di amministratore di fatto quando la sentenza di merito abbia individuato in modo specifico gli indici sintomatici della partecipazione alla gestione societaria.
- La censura sull'assenza di riscontri alle dichiarazioni del chiamante in correità è infondata se la sentenza impugnata dà conto dell'esistenza di riscontri esterni; non è invece consentito in cassazione sindacarne nel merito l'idoneità corroborante.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non quando sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante o apparente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami, in modo congruo, l'assenza di elementi positivi ritenuti idonei a giustificarne il riconoscimento.
- Le doglianze che ripropongono in cassazione questioni già dedotte in appello senza elementi nuovi e mirano a una diversa valutazione del merito sono inammissibili se la decisione di merito risulti già adeguatamente motivata.
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