Cassazione Penale, Ordinanza n. 14894/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo proposto sulla motivazione e sulla violazione di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello denunciando, da un lato, mancanza di motivazione e, dall'altro, erronea applicazione della legge penale in punto di determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della decisione impugnata esiste ed è particolarmente articolata, avendo adottato una soluzione empirica e proporzionalistica per il calcolo della pena, costruita tenendo conto della complessa descrizione dei reati, distribuiti nel tempo con cadenza regolare. Il ricorso non conteneva una censura specifica di manifesta illogicità della motivazione, sicché le doglianze risultano manifestamente infondate.
Norme richiamate
I motivi di ricorso che denunciano vizi di motivazione o violazione di legge devono essere specifici e pertinenti; la mera contestazione di una motivazione esistente e non illogica non è sufficiente a fondare l'impugnazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca mancanza di motivazione quando una motivazione esiste ed è congrua e articolata.
- La censura di violazione di legge in tema di trattamento sanzionatorio non è idonea se la decisione impugnata ha adottato un criterio di commisurazione proporzionistico non contrario alla norma e non manifestamente illogico.
- Per dedurre utilmente un vizio motivazionale occorre censurare in modo specifico la manifesta illogicità della motivazione, non essendo sufficiente una generica critica alla soluzione adottata dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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