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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29029/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, lamentando che il giudice di merito non avrebbe valutato il risarcimento del danno, almeno parziale, effettuato in appello, e avrebbe trascurato l'assenza di ulteriori reati nei cinque anni precedenti. Con il secondo motivo ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui impedisce la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte aspecifico, perché fondato su un dedotto vizio di motivazione non supportato documentalmente e tale da richiedere un accesso agli atti non consentito in sede di legittimità; in parte inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva richiamato numerosi precedenti penali dell'imputato e una precedente condanna per furto del 2015, quindi infraquinquennale rispetto al fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità che considera non irragionevole il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva reiterata è stata considerata indice di pericolosità sociale e tendenza a delinquere; la sua contestazione rileva nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    È stato ribadito che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non viola i parametri costituzionali richiamati e non è manifestamente irragionevole.

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. è stata reputata manifestamente infondata anche rispetto a tali parametri.

Massime di principio

  • La censura di vizio di motivazione in cassazione deve essere specifica e documentalmente supportata; quando richiede la lettura diretta degli atti senza che vi sia un error in procedendo, è inammissibile o aspecifica.
  • Nel giudizio sulla recidiva il giudice di merito può valorizzare i precedenti penali dell'imputato, compresi precedenti per reati analoghi commessi in un arco temporale ravvicinato, ai fini della pericolosità sociale e della tendenza a delinquere.
  • La doglianza che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per aspecificità.
  • Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è compatibile con la Costituzione, perché costituisce una scelta legislativa derogatoria del bilanciamento ordinario e non arbitraria.
  • In presenza di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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