Cassazione Penale, Sentenza n. 22961/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso straordinario per errore di fatto denunciava che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello (art. 601 c.p.p.), emesso il 10/07/2023 e notificato il 20/07/2023 all'avv. Rocco Bruno (difensore precedente), non era mai stato regolarmente notificato al nuovo difensore nominato dall'imputato (avv. Giammarino). Si eccepiva altresì che la Corte di cassazione aveva erroneamente ritenuto che il decreto fosse stato notificato al nuovo difensore (anche con riferimento a una pec del 15/03/2024), mentre in realtà a quella data sarebbe stato notificato solo il verbale d'udienza; si deduceva dunque nullità della procedura in appello e si chiedeva annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il decreto fosse stato emesso il 10/07/2023 e notificato al difensore in carica (avv. Bruno) il 20/07/2023; la successiva nomina del nuovo difensore era stata depositata via PEC il 07/07/2023 ma inviata a un indirizzo errato non ricompreso nell'elenco ufficiale previsto per i depositi telematici, sicché non è provato che la Corte di appello ne fosse venuta a conoscenza prima dell'emissione e della notifica del decreto. Sulla base del principio consolidato (anche in giurisprudenza di legittimità) non sussiste l'obbligo per l'ufficio che ha già notificato il decreto al difensore allora conosciuto di ripetere la notifica al nuovo difensore se la nomina non era tempestivamente pervenuta; inoltre la comunicazione telematica del verbale che indicava la nuova data d'udienza ha consentito comunque al nuovo difensore di esercitare i poteri difensivi. La Corte ha altresì affermato che l'asserita inesattezza della motivazione della sentenza di cassazione relativa a una pec del 15/03/2024 si fondava su documentazione disponibile al momento della decisione e che gli accertamenti successivi non possono fondare un errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile, liquidata in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Predisposto come rimedio straordinario per vizi di percezione dei fatti (errore di fatto); il ricorso va dichiarato inammissibile o rigettato se non sussiste un errore materiale effettivo rilevabile nei limiti della fattispecie disciplinata.
Disciplina il decreto di citazione a giudizio in appello: la regolare notifica al difensore in carica rende efficace l'atto; non sussiste obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore se la nomina sopravvenuta non è tempestivamente pervenuta all'ufficio notificante.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
«Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici ... Il deposito ... deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».
Nel regime transitorio telematico la validità del deposito via PEC dipende dall'uso degli indirizzi ufficiali indicati dal Direttore generale; l'invio a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco comporta il rischio che l'atto non sia ricevuto dall'ufficio competente e la responsabilità ricade sul mittente.
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato e richiamato con riferimento al principio di autoresponsabilità del difensore: la negligenza del difensore nella gestione delle notifiche/nomine può rendere inescusabile il vizio e incidere sull'ammissibilità del rimedio.
Norma sulla riservatezza: in caso di diffusione della decisione devono essere omessi i dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al difensore in carica al momento dell'emissione e risultante in atti ha efficacia anche se il difensore viene poi revocato: non grava sull'ufficio l'obbligo di ripetere la notifica al nuovo difensore, salvo che la nomina sia tempestivamente pervenuta.
- Nei depositi e nelle comunicazioni telematiche transitorie è essenziale usare gli indirizzi PEC ufficiali indicati dal Direttore generale; l'invio a un indirizzo diverso espone il mittente al rischio che l'atto non sia considerato ricevuto dall'ufficio competente.
- La responsabilità per la corretta ricezione delle comunicazioni telematiche grava sul difensore che effettua il deposito: errori nell'indirizzo PEC di destinazione possono precludere rimedi successivi, sulla base del principio di autoresponsabilità.
- La notifica telematica del verbale contenente l'indicazione della nuova udienza può, in concreto, supplire alla mancata notificazione del decreto al nuovo difensore, qualora consenta comunque l'esercizio della difesa; la valutazione di tale sufficienza è rimessa al giudice e non sempre costituisce motivo di annullamento.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è uno strumento limitato: non è ammesso per sollecitare una diversa valutazione giuridica o per ottenere riesame di questioni meramente interpretative o documentazione apparsa solo successivamente alla decisione impugnata.
- Documenti o accertamenti formatisi dopo la pronuncia impugnata non possono costituire base per sostenere un errore di fatto nella decisione presa precedentemente.
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