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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29950/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva dirsi proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dal testo emerge che la censura riguardava esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo, cioè il quantum di pena o comunque il trattamento sanzionatorio applicato in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudice di merito aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive sul punto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per escludere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura sulla sola determinazione della pena, a fronte di una motivazione del giudice di merito sufficiente, non illogica e che abbia già esaminato le deduzioni difensive.
  • Le doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione se la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata sulla commisurazione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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