Cassazione Penale, Ordinanza n. 05445/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione e ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e il principio per cui tale sanzione si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era stato proposto contro l'ordinanza del 3 ottobre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia all'impugnazione, da lui sottoscritto e autenticato dal difensore. La Corte ha quindi esaminato ricorso, rinuncia e provvedimento impugnato, rilevando che la rinuncia comportava l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia espressa all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende; la norma si applica anche quando l'inammissibilità dipende da rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'impugnazione, se ritualmente proposta dal ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. opera anche nei casi in cui l'inammissibilità derivi da una causa volontaria come la rinuncia.
- Ai fini dell'inammissibilità per rinuncia è sufficiente un atto espresso del ricorrente, sottoscritto e autenticato dal difensore.
Come è indicizzato
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