Cassazione Penale, Ordinanza n. 08974/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma, con conferma della risposta sanzionatoria già adottata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/03/2025, deducendo: 1) vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, per l'omessa esclusione della recidiva e per la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 2) vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano generiche e aspecifiche, in quanto riproponevano questioni già dedotte in appello e già congruamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva motivato sul giudizio di equivalenza tra circostanze, sulla sussistenza dei presupposti della recidiva in rapporto ai precedenti dell'imputato e sull'inapplicabilità dell'attenuante patrimoniale perché già riconosciuta altra attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di abitualità ostativa, alla luce dei precedenti specifici dell'imputato.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non concedibile nel caso concreto, anche in considerazione dell'assetto già determinato dal riconoscimento di altra attenuante prevista per il reato contestato.
La Corte richiama l'attenuante speciale prevista per il reato presupposto, valorizzandola come già applicata e incompatibile, nel caso concreto, con l'ulteriore attenuante invocata dalla difesa.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché ostata dall'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali per reati della stessa indole.
Non citata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure generiche o meramente reiterative di questioni già dedotte e disattese in appello, specie quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non illogica sul trattamento sanzionatorio.
- La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando la commissione del nuovo reato, letta in relazione ai precedenti specifici dell'imputato, evidenzi una accresciuta capacità delinquenziale.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta ove il giudice abbia già applicato altra attenuante speciale che assorba o renda incompatibile la diversa riduzione invocata nel caso concreto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta risulti abituale, e l'abitualità può essere desunta da precedenti penali per reati della stessa indole.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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