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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27345/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il tribunale aveva omologato un concordato preventivo senza opposizioni; un creditore, cessionario di crediti originariamente vantati da altra banca e rappresentato dalla mandataria, aveva proposto reclamo contro il decreto di omologa sostenendo: (i) che la propria mancata espressione di voto dovesse valere come voto contrario, per effetto della riforma dell'art. 178, comma 4, l. fall., sicché l'omologa non sarebbe stata pronunciata in assenza di dissenso e sarebbe stata quindi reclamabile; (ii) che, essendo creditore dissenziente, avrebbe dovuto ricevere la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione ai sensi dell'art. 180 l. fall., e che la sua mancata notifica avesse violato il contraddittorio, con conseguente nullità del procedimento e del decreto di omologa. I restanti motivi di ricorso censuravano l'omesso esame, da parte della corte d'appello, dei motivi di impugnazione avverso l'omologa, ma solo assumendo l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il creditore astenuto non è equiparabile al creditore contrario: l'art. 180, comma 1, l. fall. impone la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai soli creditori dissenzienti, mentre il creditore che non abbia votato favorevolmente, ma non sia dissenziente in senso tecnico, può comunque proporre opposizione in quanto 'qualunque interessato', facendo però affidamento sulla pubblicazione del decreto ai sensi dell'art. 17 l. fall. Ne consegue che, in assenza di violazioni del contraddittorio, la corte territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile il reclamo contro l'omologa emessa senza opposizioni. I restanti quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, essendo assorbiti dalla corretta declaratoria di inammissibilità del reclamo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 180 l. fall.

    la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione spetta ai creditori dissenzienti; in assenza di opposizioni, il decreto di omologa non è reclamabile e il reclamo è inammissibile

  • art. 178, comma 4, l. fall.

    la riforma ha eliminato la regola che attribuiva ai voti inespressi il valore di voto consenziente, ma non ha trasformato automaticamente l'astensione in voto contrario

  • d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015

    ha modificato la disciplina del voto nel concordato preventivo, incidendo sulla regola dei voti inespressi

  • art. 17 l. fall.

    la pubblicazione del decreto di fissazione dell'udienza assicura la conoscenza legale del procedimento ai soggetti non destinatari della notifica individuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il creditore che si astiene dal voto non è automaticamente equiparabile al creditore dissenziente ai fini delle notifiche e delle impugnazioni del decreto di omologazione.
  • La disciplina che ha eliminato l'equiparazione tra voto non espresso e voto favorevole non comporta, di per sé, che il voto non espresso diventi voto contrario.
  • La notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione va eseguita nei confronti dei creditori dissenzienti; gli altri creditori possono far valere le proprie ragioni come 'qualunque interessato', sulla base della pubblicazione legale del provvedimento.
  • In assenza di una concreta violazione del contraddittorio nel giudizio di omologazione, il reclamo contro il decreto di omologa pronunciato senza opposizioni è inammissibile.
  • I motivi di ricorso che presuppongono l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del reclamo restano privi di interesse quando tale declaratoria sia corretta.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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