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Sentenza

Sentenza del 26/02/2024 n. 5011 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato la legittimità degli avvisi di rettifica e liquidazione relativi alla permuta immobiliare del 7 novembre 2012, registrata il 3 dicembre 2012. A.A. e B.B. avevano ceduto a EDILGRUPPO Srl due terreni edificabili per 259.000 euro; l’Ufficio ne aveva rettificato il valore in 479.000 euro, determinando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. I cinque motivi contestavano: l’omesso esame delle doglianze sulla motivazione dell’avviso, sulla mancata allegazione degli atti comparativi e sull’uso dei valori OMI; l’errata scelta dei terreni di confronto e la valutazione degli oneri di urbanizzazione; l’insufficienza della prova dell’Ufficio e la violazione dell’onere probatorio; la rilevanza del superamento del criterio del valore normale in materia IVA; l’omesso esame delle perizie giurate e di una precedente controversia su un terreno confinante. In cassazione i contribuenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando di aver aderito alla rottamazione-quater e versato le prime due rate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i cinque motivi. Ha rilevato che la definizione agevolata riguardava i carichi comprendenti la pretesa oggetto degli avvisi impugnati e che la dichiarazione di adesione, insieme ai pagamenti e alla richiesta di non proseguire il giudizio, dimostrava la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso. La Corte ha quindi compensato integralmente le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché l’inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 236, legge n. 197/2022

    La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l'assunzione da parte degli stessi dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1 , comma 236, l. n. 197/2022 .

    L’adesione alla definizione agevolata comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi nella dichiarazione. Nel caso concreto, la definizione dei carichi e la richiesta di non proseguire il giudizio hanno inoltre documentato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    La ratio dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse ( Cass. n. 13636/2015 ), ovvero in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 23175/2015 ).

    Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l’inammissibilità sopravviene per difetto d’interesse durante il giudizio; è diretto a disincentivare impugnazioni originariamente inammissibili, dilatorie o pretestuose.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata comprende i carichi cui si riferisce la controversia e il contribuente manifesta che non intende proseguire il giudizio, può venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione; la conseguenza processuale può essere l’inammissibilità sopravvenuta, senza decisione nel merito delle contestazioni.
  • Prima di chiedere la cessazione della materia del contendere occorre verificare che la definizione agevolata riguardi effettivamente i carichi collegati all’atto impugnato e documentare l’adesione e gli eventuali pagamenti. La decisione in esame ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza d’interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
  • L’inammissibilità sopravvenuta per difetto d’interesse non comporta, secondo il principio richiamato dalla Corte, il raddoppio del contributo unificato previsto per scoraggiare le impugnazioni originariamente inammissibili.
  • La definizione agevolata non equivale, in questa pronuncia, a una vittoria nel merito del contribuente o dell’Amministrazione: i motivi relativi alla rettifica del valore dei terreni non sono stati decisi in cassazione.

Testo integrale

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