Cassazione Penale, Ordinanza n. 36339/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per evasione. In fatto, la difesa sosteneva che l'allontanamento dalla propria abitazione, essendo sottoposto a detenzione domiciliare, non integrasse il delitto perché l'imputato sarebbe uscito solo per cercare il gatto che riteneva fuggito. Con il ricorso venivano dedotti: 1) insussistenza del delitto di evasione per difetto dell'elemento soggettivo, assumendo l'assenza di dolo; 2) carenza di motivazione e violazione dell'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) erroneo riconoscimento della recidiva. La difesa, con memoria, chiedeva anche la trasmissione del procedimento alla Sesta Sezione per la trattazione ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse una censura già adeguatamente confutata in appello: la giustificazione addotta per l'allontanamento non era risultata confermata dagli atti ed era stata logicamente qualificata come pretestuosa e strumentale, sicché permaneva il dolo generico del delitto di evasione. Conseguentemente, sono state reputate manifestamente infondate anche le censure sulla particolare tenuità del fatto e sul diniego delle attenuanti generiche, poiché fondate sulla medesima giustificazione già smentita e sulla valutazione di gravità del fatto, della particolare intensità del dolo e dei precedenti penali. È stato infine ritenuto immune da censure il giudizio di recidiva, fondato sull'aumentata pericolosità desunta dal percorso delittuoso e dall'insensibilità alle precedenti pene. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violazione della misura detentiva domiciliare integra il delitto di evasione; la Corte richiama la forma anche più tenue del reato come oggetto della condotta contestata.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizza la gravità della condotta e la futilità o strumentalità della giustificazione addotta per l'allontanamento.
Massime di principio
- Nel delitto di evasione, l'allontanamento ingiustificato dal luogo di detenzione domiciliare integra il fatto tipico anche quando l'agente adduca una finalità apparentemente innocua, se tale spiegazione non trova riscontro negli atti ed è logicamente ritenuta pretestuosa.
- Il dolo generico del delitto di evasione è compatibile con la consapevole scelta di allontanarsi dal luogo di detenzione; la mera allegazione di uno scopo diverso non esclude il dolo se il giudice di merito accerta, con motivazione non illogica, la natura strumentale della giustificazione.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione faccia leva sulla gravità concreta della condotta e sulla futilità della ragione addotta per giustificarla.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sulla presenza di precedenti penali, sulla particolare intensità del dolo e sull'assenza di elementi favorevoli, senza necessità di aderire alla prospettazione difensiva fondata sulla medesima giustificazione già ritenuta inattendibile.
- La recidiva può essere confermata quando la sentenza di merito dia conto, in modo specifico, di una maggiore pericolosità desunta dal percorso criminoso dell'imputato e dall'insensibilità alle pene già irrogate.
Come è indicizzato
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