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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22274/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con compensazione integrale delle spese. Ha inoltre affermato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. Prima della decisione nel merito, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha dovuto pronunciarsi sull'estinzione del giudizio, regolando le spese e precisando che, in ragione della complessità delle questioni di diritto e del recente intervento delle Sezioni Unite, non vi era luogo a condannare la rinunciante alla rifusione delle spese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    Consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia al ricorso, con regolazione delle spese secondo la valutazione della Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato alla rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ritenuto però inapplicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese quando ricorrano ragioni di opportunità legate alla complessità delle questioni trattate e alla recente elaborazione giurisprudenziale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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