Cassazione Civile, Ordinanza n. 14308/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una actio negatoria servitutis proposta dal comproprietario di un locale deposito contro il proprietario dell'edificio adiacente. L'attore sosteneva che sul prospetto ovest dell'edificio del vicino fossero state aperte due finestre prive di titolo, che egli qualificava come vedute e rispetto alle quali chiedeva la chiusura; in subordine, in sede di precisazione, domandava che fossero ricondotte a luci secondo le prescrizioni di legge. Chiedeva inoltre la rimozione o regolarizzazione di un canale di gronda installato sulla tettoia ristrutturata del convenuto, ritenendo che ostacolasse il passaggio su una servitù di transito a piedi e con mezzi agricoli larga quattro metri e gravante sul fondo del vicino. Il Tribunale aveva accolto la domanda disponendo la regolarizzazione delle luci e la rimozione del canale di gronda. In appello, il convenuto censurava sia il capo sulle aperture, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia il capo relativo alla servitù di passaggio e alla regolazione delle spese. La Corte d'appello aveva invece ritenuto non apprezzabilmente menomata la servitù di passaggio e aveva affermato che, in presenza di domande di chiusura di vedute, fosse ammissibile disporre la regolarizzazione come luci. Il ricorso principale denunciava quindi ultrapetizione e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di regolarizzazione delle luci ex art. 902 c.c. non era mai stata proposta e che la tutela delle vedute è distinta da quella delle luci. Il ricorso incidentale contestava, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 1067 c.c., l'insussistenza della limitazione della servitù di passaggio, deducendo che la CTU e gli elementi oggettivi avrebbero mostrato un concreto impedimento al transito dei mezzi agricoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di ultrapetizione: la domanda di chiusura delle vedute non può essere automaticamente trasformata dal giudice nella domanda di regolarizzazione delle luci, perché vedute e luci sono situazioni giuridiche diverse, soggette a discipline e rimedi distinti. Il secondo motivo del ricorso principale, sulle spese di lite e di CTU, è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio in ordine alla servitù di passaggio, attività preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato se il giudice attribuisce un bene diverso o un rimedio non domandato
il giudice non può pronunciare oltre la domanda, né attribuire d'ufficio una tutela diversa e autonoma rispetto a quella richiesta
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
le precisazioni difensive sono state esaminate, ma non sono state ritenute idonee a trasformare la domanda originaria in una domanda autonoma di regolarizzazione delle luci
disciplina le prescrizioni per le luci, cioè le aperture che non consentono veduta o affaccio sul fondo altrui
il vicino può sempre esigere che le luci irregolari siano rese conformi alle prescrizioni di legge; il rimedio è distinto da quello relativo alle vedute
regola le vedute, ossia le aperture che consentono di guardare e affacciarsi verso il fondo vicino; la loro illegittimità può condurre alla chiusura o all'arretramento a distanza legale
il proprietario del fondo servente non deve compiere opere che diminuiscano l'esercizio della servitù o lo rendano più incomodo; nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso una menomazione apprezzabile
la violazione è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove specificamente indicate come decisive o pone a base fatti notori o di scienza personale
la violazione ricorre solo se il giudice valuta una prova legale secondo prudente apprezzamento o attribuisce valore legale a prova liberamente apprezzabile
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente principale in relazione al vizio motivazionale sul governo delle spese di CTU
richiamato in tema di riparto delle spese di lite secondo la soccombenza
richiamato per la compensazione parziale delle spese in relazione all'esito complessivo della lite
la Corte esclude che fosse possibile correggere la motivazione della sentenza impugnata mediante una diversa qualificazione della domanda
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto
Massime di principio
- In tema di aperture sul fondo vicino, la veduta e la luce sono situazioni giuridiche distinte: la prima consente inspicere e prospicere e si tutela con la chiusura o l'arretramento, la seconda riguarda il semplice apporto di aria e luce e, se irregolare, si regolarizza secondo la disciplina propria delle luci.
- Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, investito della sola domanda di chiusura di vedute asseritamente illegittime, disponga d'ufficio la regolarizzazione delle aperture come luci, poiché il rimedio ex art. 902 c.c. non è un mero contenuto minore della tutela sulle vedute ma un diverso strumento di protezione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove, salvo che il giudice abbia omesso di considerare prove decisive specificamente indicate o abbia attribuito natura di prova legale a elementi liberamente apprezzabili.
- La menomazione della servitù ex art. 1067 c.c. va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza delle opere sul godimento del fondo dominante; se il giudice di merito accerta che permane un passaggio utile e non apprezzabilmente ridotto, la censura in cassazione non può risolversi in una rivalutazione del fatto.
- Il riparto delle spese di lite e di consulenza tecnica segue l'esito finale della controversia e va ricalcolato quando la cassazione incide sul capo sostanziale che ha determinato la soccombenza.
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