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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25771/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata o insufficiente applicazione in misura piena dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. (dissociazione/collaborazione), stante la decisività del contributo dichiarativo del ricorrente per la riapertura delle indagini e l'individuazione degli autori di due omicidi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., per non aver riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due omicidi, nonostante contiguità temporale e appartenenza alla stessa consorteria 'ndranghetistica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo (attenuante speciale ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 3) per carenza di motivazione della Corte d'appello nel ridurre l'incidenza dell'attenuante nonostante avesse riconosciuto la decisività della collaborazione del Mantella; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio di determinazione della pena secondo i principi enunciati. Il secondo motivo (continuazione ex art. 81, comma 2) è stato rigettato: la Cassazione ha confermato che i due omicidi non risultavano ricompresi in un unico programma criminoso unitario. Nel resto il ricorso è rigettato: le condanne e le statuizioni di merito restano operative.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.

    L'attenuante speciale per la dissociazione/collaborazione presuppone dissociazione dal sodalizio e un apporto dichiarativo concreto e significativo, decisivo per le indagini e per l'individuazione/arresto dei correi. Non è collegata al semplice contributo dichiarativo generico e non può essere valutata riutilizzando gli stessi elementi già impiegati per riconoscere le attenuanti generiche; la sua incidenza non può essere ridotta per considerazioni sulla gravità del reato o sulla pericolosità del soggetto quando l'utilità oggettiva della collaborazione è riscontrata.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Il vincolo della continuazione richiede la dimostrazione di un unico programma criminoso, deliberatezza originaria e progettazione di una serie di reati collegati; la mera contiguità temporale o l'appartenenza alla stessa consorteria non sono sufficienti. Occorre una valutazione sulla natura e sull'unitarietà del disegno criminoso.

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203 (richiamato in tema di dissociazione)

    Normativa originaria richiamata come quadro della disciplina dell'attenuante di dissociazione; la giurisprudenza della Corte ricorda che la disposizione ha carattere premiale per la collaborazione utile e decisiva nei confronti della criminalità organizzata.

Massime di principio

  • L'attenuante speciale per dissociazione/collaborazione richiede un apporto oggettivamente utile e decisivo alle indagini: se la collaborazione ha effettivamente riaperto indagini e permesso l'individuazione degli autori, il giudice non può ridurne l'incidenza con argomentazioni meramente riferite alla gravità del reato.
  • Gli elementi usati per riconoscere l'attenuante speciale non possono essere "usati due volte" per giustificare anche le attenuanti generiche; il giudizio sull'attenuante speciale è autonomo rispetto al giudizio sulle attenuanti generiche e non soggetto a bilanciamento.
  • Per affermare il vincolo della continuazione è necessaria la prova di un unico programma criminoso preordinato; affinità consortile, prossimità temporale o omogeneità tipologica delle condotte non bastano senza dimostrazione dell'unità progettuale.
  • In sede di motivazione il giudice deve collegare espressamente le valutazioni alla rilevanza probatoria della collaborazione (spontaneità, qualità delle informazioni, utilità concreta) quando decide sull'attenuante speciale, pena l'annullamento parziale per carenza motivazionale.
  • Quando la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio per vizi motivazionali relativi all'attenuante speciale, la Corte di merito dovrà riesaminare la dosimetria della pena applicando i criteri giurisprudenziali indicati, senza neutralizzare l'effetto premiale della collaborazione.

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