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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30721/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena pronunciata dal GIP del Tribunale di Perugia, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica, da parte del giudice, della sussistenza di cause di non punibilità/proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che il ricorso investe una sentenza di patteggiamento e che la doglianza si risolve nella censura della mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per i casi tassativi di violazione di legge ivi previsti; pertanto non è deducibile la censura relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. Inoltre, nel patteggiamento non grava sul giudice un obbligo di motivazione specifica sulla responsabilità, essendo l'accordo sull'applicazione della pena una forma implicita di riconoscimento della responsabilità, salvo il dovere di prosciogliere se l'innocenza emerga in modo evidente dagli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    nel patteggiamento il giudice deve prosciogliere solo quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti; la mera doglianza sulla mancata verifica non è deducibile nei limiti dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, rendendo inammissibile il ricorso che deduca la sola mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., incidendo sui limiti di ricorribilità della sentenza di patteggiamento

  • art. 448 c.p.p.

    norma di riferimento per il patteggiamento e per i limiti dell'impugnazione della relativa sentenza

Massime di principio

  • Avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dalla disciplina speciale; non è consentito dedurre in via autonoma la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Nel patteggiamento l'accordo tra imputato e accusa integra una scelta processuale incompatibile con la pretesa di una motivazione sulla responsabilità, salvo il potere-dovere del giudice di pronunciare proscioglimento quando l'innocenza emerga in modo evidente dagli atti.
  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere veicolata come vizio di motivazione se l'impugnazione riguarda una sentenza di patteggiamento ed esula dai limiti di ricorribilità stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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