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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20050/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello in qualità di giudice di rinvio. In particolare si censura l'assenza di motivazione e i criteri di calcolo adottati per la pena base relativa al delitto tentato e aggravato di riciclaggio (capo B), nonché — nel caso di Cirullo — la presunta violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento della pena connesso all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (si contesta che l'incremento per l'aggravante sia superiore a quello fissato dal primo giudice). Sottostante alla censura è il principio che, nel calcolo della pena per il tentativo, va prima individuata la cornice edittale del delitto consumato con le sue aggravanti e poi applicata la diminuzione prevista dall'art. 56 c.p., e che la Corte avrebbe invece proceduto fissando direttamente la pena base per il tentativo senza esplicitare metodo e ragioni

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché carente di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena-base per il delitto tentato e aggravato di riciclaggio (capo B). Ha richiamato il principio secondo cui, per il tentativo, occorre preliminarmente individuare la cornice edittale del delitto consumato comprensiva delle aggravanti e solo successivamente applicare la diminuzione prevista dall'art. 56 c.p.; la Corte d'appello, invece, ha prima fissato la pena base per il tentativo e poi ha operato gli aumenti. Per tali ragioni la decisione è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    comma secondo, secondo inciso

    stabilisce la diminuzione della pena da un terzo a due terzi in caso di tentativo; la Cassazione richiede che tale diminuzione sia applicata solo dopo aver determinato la cornice edittale della fattispecie consumata comprensiva delle aggravanti

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    riferita quale aggravante applicata dalla Corte di appello; la motivazione deve spiegare come l'aumento per tale aggravante sia stato calcolato nella cornice complessiva della pena

  • Divieto di reformatio in peius

    principio secondo cui l'appello o il rinvio non possono peggiorare la posizione del solo appellante; la Corte richiama tale limite nell'ambito del rinvio, con riferimento anche agli aumenti per circostanze aggravanti già valutate dal primo giudice

  • Cass. Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021 (Ouassafi)

    giurisprudenza richiamata per il principio che nel calcolo della pena per il tentativo occorre individuare preliminarmente la cornice edittale del delitto consumato e poi applicare la diminuzione per il tentativo

  • Cass. Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996 (Raza)

    giurisprudenza richiamata a sostegno della regola metodologica sul calcolo della pena nel tentativo

  • Cass. Sez. 1, n. 41491 del 21/10/2005 (Picone)

    ulteriore precedente citato in tema di determinazione della pena per il delitto tentato e delle modalità di computo delle aggravanti

Massime di principio

  • Quando è in gioco un delitto tentato con circostanze aggravanti, il giudice deve prima individuare la cornice edittale del delitto consumato comprensiva di tutte le aggravanti rilevanti e calcolare la pena 'circostanziata' quindi applicare la diminuzione prevista dall'art. 56 c.p. (diminuzione da un terzo a due terzi).
  • La motivazione del trattamento sanzionatorio deve esplicitare il criterio di determinazione della pena-base e ciascun aumento applicato (aggravanti ordinarie o speciali, continuazione, ecc.), nonché l'ordine logico seguito nel calcolo; la mera indicazione numerica è insufficiente.
  • Se la Corte di appello agisce in qualità di giudice di rinvio, deve rispettare il divieto di reformatio in peius: non può aggravare la posizione del solo appellante oltre i limiti stabiliti dal primo giudice senza chiara base motivazionale e senza rispetto dei limiti giuridici.
  • La cassazione può annullare la sola parte relativa al trattamento sanzionatorio se questa è viziata per carenza motivazionale, disponendo il rinvio ad altra sezione per la rideterminazione della pena.
  • In fase di calcolo della pena per reati complessi (aggravanti, continuazione, rito abbreviato, ecc.) il corretto procedimento è: (1) definire la fattispecie consumata e la relativa cornice edittale, (2) quantificare la pena-base e gli aumenti per le aggravanti, (3) applicare la diminuzione per il tentativo, (4) operare le eventuali riduzioni (es. rito) e sommatorie per continuazione, documentando sempre i criteri adottati

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