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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29748/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia, indicata come attinente al pubblico impiego e alle perizie di stima con remunerazione, era giunta in Cassazione su ricorso dell'INPS avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, allegando accordi di conciliazione che regolavano anche le spese di lite e lasciavano ferme le decisioni dei giudici di merito, con previsione di integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo sopravvenuto e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accordo aveva sostituito la disciplina previgente e reso inutile la prosecuzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale meccanismo non opera quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto o la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo che regola l'intera lite e sostituisce la disciplina e le statuizioni preesistenti, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi solo in quanto viene meno l'efficacia della sentenza impugnata per effetto dell'accordo negoziale tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile solo quando il ricorso per cassazione venga respinto o dichiarato inammissibile o improcedibile, non anche quando il processo si chiuda per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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