Cassazione Civile, Ordinanza n. 15417/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione di un appezzamento di terreno sito in Vico Equense e degli edifici ivi insistenti, beni appartenenti in quote eguali ai condividenti. Il Tribunale, sulla base di una CTU, aveva approvato il progetto divisorio attribuendo le porzioni ai singoli partecipanti in corrispondenza del godimento di fatto pregresso. In appello uno dei condividenti ha contestato la decisione di primo grado lamentando, da un lato, errori di misurazione e omissioni nella CTU circa la superficie di alcuni locali e del sottotetto, con conseguente errata formazione dei lotti; dall’altro, un errore nella planimetria e nell’assegnazione di una striscia di giardino, che avrebbe ridotto la superficie già posseduta e violato il criterio di assecondare il pregresso godimento. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili tali censure ritenendo che fossero state introdotte per la prima volta in appello e che non potessero quindi essere esaminate. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., sostenendo che le sue erano contestazioni tecniche alla CTU, deducibili anche per la prima volta in appello, e non eccezioni di nullità del procedimento consulenziale. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese d’appello ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., derivante dall’errore sul primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio, quando non investano nullità del procedimento peritale e non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni, possono essere proposti anche per la prima volta in comparsa conclusionale e in appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini nuovamente le censure tecniche relative alla CTU e provveda anche sulla regolazione delle spese dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato per distinguere le nullità del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio dalle mere contestazioni tecniche, che non vi rientrano.
le preclusioni riguardano le eccezioni di nullità relative al procedimento; non si estendono ai rilievi tecnici sulla CTU che non introducano nuovi fatti o domande.
la disciplina del termine per le osservazioni alla CTU, come modificata dalla l. n. 69 del 2009, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria; la mancata tempestiva interlocuzione non preclude in assoluto successive contestazioni tecniche.
i generali poteri di direzione e organizzazione del processo possono rilevare nella gestione dei termini per le osservazioni alla CTU.
la proposizione tardiva di rilievi tecnici può incidere sulla valutazione della lealtà e probità processuale e quindi sulle spese.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, che può essere inciso da condotte processuali non collaborative.
art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c.
consente di tener conto, nella regolazione delle spese, di comportamenti processuali contrari a lealtà e probità o pregiudizievoli per la durata del processo.
richiamato nel secondo motivo in tema di condanna alle spese, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, se non denunciano nullità del suo procedimento, non sono soggetti a una preclusione assoluta e possono essere formulati anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello.
- La mancata formulazione di osservazioni alla CTU nei termini assegnati non impedisce alla parte di contestare successivamente le valutazioni tecniche del consulente, purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande, eccezioni o prove.
- Va distinta la contestazione della regolarità procedurale della consulenza tecnica d'ufficio, soggetta alle preclusioni proprie delle nullità processuali, dalla critica al contenuto tecnico della relazione, che attiene alla valutazione del materiale istruttorio e resta deducibile anche in grado d'appello.
- Nel giudizio di divisione, le osservazioni sulla corretta misurazione dei beni e sulla formazione dei lotti costituiscono deduzioni tecniche volte a sollecitare il controllo del giudice sulla CTU, non necessariamente nuove questioni precluse.
- La tardiva deduzione di critiche alla CTU può semmai incidere sulla regolazione delle spese di lite, ove il giudice ravvisi una violazione dei doveri di lealtà e probità processuale, ma non determina di per sé l'inammissibilità delle contestazioni tecniche.
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