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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05669/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 4 ottobre 2024. La Corte rileva che il ricorso è stato presentato senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato è dunque esclusivamente processuale: la mancanza della sottoscrizione qualificata dell'atto determina una causa di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato mediante iscrizione nell'albo speciale; la proposizione personale da parte del condannato integra una causa autonoma di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, nei casi in cui sia richiesto il ministero tecnico, è inammissibile se l'atto non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte del condannato, in difetto della necessaria sottoscrizione tecnica, comporta l'inammissibilità del gravame senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali imputabili alla parte ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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