Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5036/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Morelli impugna l'ordinanza con cui il G.I.P. ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione per il reato di calunnia. I fatti: Morelli aveva denunciato l'Avv. Di Bonaventura (6/9/2017); Di Bonaventura ha poi denunciato Morelli per calunnia (27/2/2020). Il procedimento a carico di Morelli era stato archiviato (ordinanza 6/7/2021). Di Bonaventura, dopo assoluzione in primo grado, ha riproposto denuncia per i medesimi fatti; il PM ha chiesto una nuova archiviazione, ma il G.I.P., accogliendo l'opposizione della persona offesa, ha disposto l'imputazione coatta. Il ricorrente sostiene che tale provvedimento sia abnorme perché emesso in relazione a fatti per i quali era già intervenuta archiviazione, senza che il PM avesse richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), configurando abnormità sia strutturale che funzionale e imponendo al PM l'adempimento di un atto nullo o la stasi del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso per dedotta abnormità e ha ritenuto che esista identità di fatto tra la prima e la seconda denuncia; di conseguenza il PM avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414, comma 2, c.p.p., o non procedere a nuova iscrizione. L'ordine del G.I.P. è stato qualificato come abnorme poiché imponeva l'esercizio dell'azione penale in una fattispecie in cui tale esercizio era precluso, determinando la stasi del procedimento. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, dopo una precedente archiviazione per gli stessi fatti il pubblico ministero deve chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini (comma 2) prima di iscrivere nuovamente la notizia di reato; in mancanza l'ordine del G.I.P. di formulare imputazione è abnorme.

  • art. 409, comma 6, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la regola che limita l'impugnazione dell'ordinanza di non accoglimento della richiesta di archiviazione, ma precisa che il ricorso è ammissibile quando si deduce abnormità dell'atto (cioè un atto che impone al PM un comportamento contra legem).

  • Sez. U., n. 37502 del 28/4/2022 (Scarlini)

    Principio richiamato: è abnorme l'atto che, pur rientrando astrattamente tra quelli adottabili, impone al PM di compiere un'attività processuale contra legem, determinando indebita regressione e stasi del procedimento.

  • Sez.5, n. 40896 del 28/9/2011 (Ceveni) e Sez.4, n. 1217 del 10/10/2018 (Manna) e Sez.5, n. 31612 del 12/10/2020

    Giurisprudenza coeva che afferma l'abnormità del provvedimento del G.I.P. che dispone imputazione coatta a seguito di opposizione della persona offesa quando è già intervenuta archiviazione per gli stessi fatti e non è stata autorizzata la riapertura delle indagini.

  • Sez.U., n. 33885 del 24/06/2010 (Giuliani)

    Richiama il principio per cui il G.I.P. non può imporre l'esercizio dell'azione penale quando questa è preclusa dalla normativa, poiché ciò si traduce in abnormità e stasi processuale.

Massime di principio

  • Se è intervenuta un'archiviazione sui medesimi fatti, il pubblico ministero deve chiedere l'autorizzazione per la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. prima di procedere a nuova iscrizione; altrimenti la nuova iscrizione e qualsiasi ordine del G.I.P. che ne derivi sono vulnerabili per abnormità.
  • Il G.I.P. non può sostituirsi indebitamente al pubblico ministero imponendo l'esercizio dell'azione penale quando la legge preclude tale attività; un provvedimento che costringe il PM a compiere un atto "contra legem" può essere annullato per abnormità.
  • La deduzione di abnormità rende ammissibile il ricorso in Cassazione anche quando, in via ordinaria, sarebbero limitate le possibilità di impugnazione dell'ordinanza sul diniego di archiviazione.
  • In presenza di abnormità del provvedimento del G.I.P. la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti al pubblico ministero, determinando la fine dell'ordine di imputazione coatta e lasciando al PM l'iniziativa compatibile con la legge (richiesta di riapertura o astensione dalla nuova iscrizione).
  • Per difendere la posizione dell'indagato in casi similari, è utile contestare l'abnormità dell'ordinanza quando sia evidente che la vicenda è già stata definita con archiviazione e non è stata autorizzata alcuna riapertura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.