Cassazione Penale, Sentenza n. 17795/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perillo impugnava la conferma della condanna per guida senza patente (sentenze del Tribunale di Napoli del 4/05/2023 e Corte d'Appello di Napoli del 18/10/2024). Denunciava in particolare: (1) violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. e del diritto di difesa per avere i giudici valutato la recidiva nel biennio sulla base di elementi non direttamente percepiti dal teste e di documentazione, senza escutere la fonte diretta dell'accertamento precedente; deduceva inoltre violazioni costituzionali (artt. 111, comma 4; 27, comma 2; 24, comma 2 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU, art. 14 PIDCP) sul giusto processo; (2) violazione dell'art. 133 cod. pen., chiedendo una mitigazione della pena sulla base del comportamento processuale, delle condizioni di vita e delle caratteristiche del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che i giudici di merito avessero utilizzato elementi illegittimi: la recidiva è stata provata con documentazione (verbale del 16/12/2020, nota del Dipartimento di PS, consultazione banca dati) e dalla testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria; la prova della definitività dell'accertamento amministrativo non richiede necessariamente l'escussione dell'operante che ha proceduto al precedente controllo; è pacifico che la testimonianza dell'agente che riferisce dati tratti da banche dati costituisce piena prova. Le censure costituzionali e convenzionali sono inammissibili in cassazione se non proposte mediante questione di legittimità costituzionale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconsiderazione della congruità della pena, essendo vietato in cassazione rivalutare la misura della pena salvo vizi logico-giuridici o arbitrarietà; i giudici di merito hanno motivato la pena richiamando gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. e ritenendo non sussistenti elementi mitiganti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria (quantificata in euro tremila).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base del ricorso per cassazione; la Corte non ha accolto i profili di ammissibilità dedotti.
Il Collegio ha escluso la violazione: la testimonianza dell'agente che riferisce dati tratti da banche dati e la documentazione acquisita possono costituire piena prova dei fatti accertati.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate in motivazione in rapporto ai limiti di consentito oggetto di ricorso per cassazione (motivi sulle norme costituzionali o generiche violazioni processuali non consentiti se non rilevanti a pena di nullità).
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito è discrezionale e non sindacabile in Cassazione salvo motivazione carente, arbitraria o discostamento significativo dal minimo edittale.
Richiamato come principio generale sul potere discrezionale del giudice di merito nella fissazione della pena, secondo i criteri ivi indicati.
art. 116, comma 15, codice della strada
Riferimento alla fattispecie normativa che disciplina le conseguenze della guida senza patente e al concetto di recidiva nel biennio: la recidiva può essere integrata da precedente illecito amministrativo definitivamente accertato.
art. 117, comma 1 Cost.
Citato in relazione al rango delle norme convenzionali (CEDU) come fonti interposte che integrano l'ordinamento interno e la cui violazione non può essere dedotta direttamente in cassazione, salvo questione di legittimità costituzionale.
Articoli costituzionali e convenzionali richiamati
Art. 111, comma 4; art. 27, comma 2; art. 24, comma 2 Cost.; art. 6 CEDU; art. 14 PIDCP: citati dal ricorrente per profili di giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali deduzioni non siano ammissibili in cassazione se non presentate sotto forma di questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- La recidiva nel biennio relativa alla guida senza patente può essere provata con documentazione amministrativa (verbali, note del Dipartimento di PS, risultanze di banche dati) e dalle dichiarazioni dell'agente che ha consultato tali banche dati; non è sempre necessaria l'escussione dell'operante che ha redatto il precedente verbale.
- La testimonianza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca dati tratti da banche dati costituisce piena prova dei fatti accertati e non è automaticamente esclusa dall'art. 195 cod. proc. pen.
- Le censure fondate su presunte violazioni di norme costituzionali o della CEDU non sono ammissibili in Cassazione se non presentate come questioni di legittimità costituzionale; pertanto tali profili devono essere sollevati con la procedura corretta se si vuole che siano esaminati in sede di legittimità.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena (art. 133 cod. pen.) sono in genere inammissibili in Cassazione quando si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o una maggiore mitigazione: è necessario dimostrare vizi motivazionali, arbitrarietà o un significativo scostamento dal minimo edittale che richieda motivazione rafforzata.
- Se si intende contestare la definitività di un precedente atto amministrativo che integra la recidiva, l'onere probatorio gravante sul ricorrente è di proporre elementi concreti che dimostrino la non definitività; l'assenza di tali elementi favorisce la valutazione di definitività da parte del giudice.
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