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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17728/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva, in cassazione, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 27/10/2015; termine massimo di prescrizione 7 anni e 6 mesi decorso il 27/04/2023) nonostante la Corte d'appello avesse pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Inoltre nella fase di merito erano state contestate questioni relative alla sospensione condizionale della pena (richiesta del ricorrente) e alla rilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini del diniego del beneficio, con richiamo alla riforma "Cartabia" dell'art. 445 c.p.p.; ma il motivo decisivo del ricorso accolto è stato quello della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Giacomo Gemo con riferimento alla prescrizione: essendo il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) decorso il 27/04/2023 e la sentenza impugnata pronunciata il 19/02/2024, alla data della pronuncia il reato era già estinto per prescrizione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Il ricorso di Mattia Giacomin, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è stato invece dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (la Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento produca effetti di condanna in ambito penale e che il giudice di appello non fosse tenuto a motivare specificamente la decisione quando la richiesta del beneficio fosse generica).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul rito dell'accordo di cui al patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di questa norma è stata discussa in relazione alla sua idoneità a fondare il diniego della sospensione condizionale della pena.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che, nonostante la riforma "Cartabia", la sentenza di patteggiamento è considerata, agli effetti penali, equiparata a pronuncia di condanna (art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo) purché nei limiti indicati dalla legge; la riforma ha mirato a limitare l'efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine ai limiti (quantitativi) per poter ottenere la sospensione condizionale della pena: il cumulo di condanne non deve superare i limiti previsti dall'art. 163 per l'ammissibilità del beneficio.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma sulle esclusioni e limitazioni per la concessione della sospensione condizionale della pena (es. recidiva); la Corte ricorda che quando la norma esclude il beneficio non vi è obbligo di motivare approfonditamente il diniego.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio dell'estinzione del reato e relativa dichiarazione d'ufficio: la Corte ricorda che la prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata deve essere rilevata e dichiarata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che consente il motivo di ricorso in cassazione per erronea applicazione della legge penale; la Corte afferma che la deduzione dell'estinzione per prescrizione è ammissibile come motivo di ricorso ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione è ammissibile e la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), per gli effetti penali, è considerata equiparata a sentenza di condanna ai fini penali (anche per revoca o diniego di benefici), mentre la riforma "Cartabia" ha limitato la sua efficacia nei giudizi extrapenali.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena e non deve motivare specificamente il diniego quando la richiesta in appello è generica e priva di elementi fattuali idonei a sostenerla.
  • L'esistenza di precedenti o di una condanna precedente può legittimare il diniego della sospensione condizionale della pena senza una motivazione analitica, in quanto l'applicabilità di art. 164 c.p. produce un giudizio negativo implicito sulla prognosi di buona condotta futura.
  • La prescrizione decorre in assenza di sospensioni del corso della prescrizione; pertanto in presenza di date certe di commissione del reato e assenza di sospensioni, è possibile calcolare con precisione la scadenza prescrizionale e utilizzarla come mezzo di impugnazione.

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