Cassazione Penale, Sentenza n. 17724/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa applicazione, da parte del Tribunale di Ancona, delle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 74/2000 e della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12‑bis del medesimo decreto, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (fatto accertato a Falconara Marittima il 30/09/2015).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie e sulla confisca, rinviando per nuovo giudizio sul solo punto al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica. La Corte ha motivato il rinvio con il fatto che alcune pene accessorie non hanno durata prestabilita e che la confisca obbligatoria richiede una verifica di merito sull'esatta quantificazione del profitto del reato, operazioni non effettuabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato per il quale l'imputata è stata condannata; la sentenza impugnata si riferisce alla condanna ai sensi di questo articolo.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12 (ora art. 86 d.lgs. n. 173 del 2024)
Prevede le pene accessorie collegate alla condanna per i reati tributari; la Corte ha richiamato tale disposizione per rilevare l'obbligo di statuire sulle pene accessorie e ha osservato che alcune di esse non hanno durata predeterminata, rendendo necessario il rinvio per la loro concreta determinazione.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis (ora art. 86 d.lgs. n. 173 del 2024)
Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato; la Corte ha ritenuto che la quantificazione della confisca richiede accertamenti di merito non eseguibili in sede di cassazione, giustificando il rinvio.
Norma processuale che consente al Procuratore della Repubblica o al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il ricorso per le omissioni relative alle pene accessorie e alla confisca.
Istituto della rettificazione della sentenza; la Corte ha precisato che la rettificazione non è idonea per correggere omissioni sulle pene accessorie o sulla confisca quando queste incidono sul contenuto decisorio della sentenza.
Consente l'intervento diretto della Corte di cassazione quando la pena accessoria omessa segua di diritto alla condanna e sia predeterminata; la Corte ha distinto i casi in cui la Cassazione può correggere senza rinvio da quelli che richiedono rinvio.
Sezioni Unite, sentenza n. 47502 del 29/09/2022 (Rv. 283754)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l'omessa applicazione di pene accessorie o della confisca obbligatoria incide sul contenuto decisorio della sentenza e configura motivo di cassazione proponibile anche dal Procuratore generale.
Massime di principio
- L'omissione di statuire sulle pene accessorie o sulla confisca obbligatoria in una sentenza di condanna costituisce violazione di legge impugnabile in Cassazione da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore generale.
- Se la pena accessoria segue automaticamente dalla condanna e ha durata predeterminata, la Corte di cassazione può correggere la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. l).
- Se invece l'applicazione della pena accessoria richiede una determinazione concreta (durata non fissa) o la confisca necessita di accertamenti di merito (quantificazione del profitto), la Cassazione deve annullare e rinviare per nuovo giudizio sui soli punti omessi.
- L'istituto della rettificazione (art. 619 c.p.p.) non è applicabile quando l'omissione riguarda disposizioni necessarie che incidono sul contenuto decisorio della sentenza.
- Il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire nei confronti del medesimo procedimento ma davanti a giudici in diversa persona fisica.
- In casi analoghi è utile verificare la normativa aggiornata (es. rinumerazione in art. 86 del d.lgs. n. 173/2024) e distinguere subito se l'ulteriore accertamento richiesto è di natura giuridica (correggibile in Cassazione) o di natura fattuale/quantitativa (richiede rinvio).
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