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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17729/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, da parte del giudice di primo grado e della Corte d'appello, della confisca del denaro sequestrato, deducendo violazione della normativa sulle armi e vizio di motivazione. In particolare sosteneva che la confisca era stata disposta senza adeguata motivazione e senza prova del nesso di pertinenzialità tra la somma e i reati di detenzione di armi (nessuna evidenza che il denaro fosse stato destinato all'acquisto di armi); inoltre contestava l'applicabilità della confisca rispetto alla mera detenzione di sostanze stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva la circostanza che il RIZZI avesse concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con espressa rinuncia agli altri motivi di appello; la giurisprudenza consolidata (richiamata in sentenza) vieta di dedurre in sede di legittimità questioni relative ai motivi previamente rinunciati, comprendendo anche doglianze sulle misure autonome come la confisca. Pur avendo il Procuratore Generale chiesto l'annullamento limitato alla confisca, la Corte ha comunque deciso per l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul concordato in appello (accordo sulla determinazione della pena); la Corte interpreta che l'accordo con espressa rinuncia ad altri motivi comporta l'impossibilità di dedurre in Cassazione le questioni rinunciate.

  • Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024 (Karroumi) Rv. 287256-01

    Giurisprudenza che afferma che la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli sulla determinazione della pena comprende anche le doglianze relative alle misure di sicurezza e a misure autonome come la confisca.

  • Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023 (Spina) Rv. 285628-02

    Principio secondo cui, se il giudice d'appello ha accolto le richieste concordate dalle parti, queste non possono dedurre in Cassazione difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati.

  • Sez. 5, n. 21884 del 30/03/2023 (Kuis)

    Richiama la possibilità per il giudice d'appello di integrare o precisare la motivazione senza aumentare il trattamento sanzionatorio; tuttavia la rinuncia ai motivi di appello preclude alla Corte territoriale la correzione rispetto a quei motivi.

  • Riferimento alla normativa sulla confisca e alla doglianza sulla sua applicabilità in caso di mera detenzione di stupefacenti

    Il Procuratore Generale aveva osservato che la confisca non si avrebbe dovuta applicare alla mera detenzione di stupefacenti; la Corte di Cassazione non ha però esaminato il merito di tale questione per inammissibilità del ricorso dovuta alla rinuncia.

Massime di principio

  • Se l'imputato conclude un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia espressamente ad altri motivi, non potrà poi sollevare in Cassazione questioni riguardanti quei motivi rinunciati, incluse doglianze su misure autonome come la confisca o misure di sicurezza.
  • La rinuncia a motivi di appello comprende anche le questioni che attengono alla motivazione delle statuizioni autonome (es. confisca), pertanto chi intende contestare tali provvedimenti deve astenersi dal concordare la pena con rinuncia ampia.
  • Il Procuratore Generale può chiedere l'annullamento limitato di parti della sentenza (es. confisca), ma la decisione sulla ammissibilità del ricorso dipende dalla posizione processuale e dalle rinunce dell'imputato; la richiesta del P.G. non implica automaticamente che la Cassazione entri nel merito se il ricorso è inammissibile.
  • Se si vuole impugnare la confisca o la motivazione relativa al nesso tra somme sequestrate e reato è fondamentale non aver rinunciato preventivamente a quelle ragioni in sede di concordato in appello e presentare i relativi motivi già in appello.
  • Il giudice di primo grado deve motivare adeguatamente il nesso tra beni sequestrati/confiscati e il reato; in assenza di impugnazione autonoma (per rinuncia) tale vizio non potrà essere valutato in Cassazione.
  • Quando si valuta la strategia difensiva, considerare che il concordato può portare vantaggi in termini di pena ma può precludere il sindacato in Cassazione su questioni accessorie o autonome; valutare caso per caso se conservare riserve su misure come la confisca.

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