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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17727/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva negato l'indennizzo per ingiusta detenzione relativo al periodo 6 novembre 2013 - 21 ottobre 2016. Sosteneva che il giudice del rinvio aveva valutato erroneamente presunti comportamenti colposi o dolosi estendendo la valutazione a fatti non pertinenti ai reati per i quali era stata adottata la misura cautelare nel procedimento "Alta tensione" e che non poteva essere considerata ostativa la mera assegnazione di un appalto o i rapporti personali con altri indagati. Denunciava violazione degli artt. 314 (commi 1 e 2) e 627 (comma 3) c.p.p. e delle norme penali richiamate (art. 512 bis, 513 bis c.p. e rilievo dell'art. 273 c.p.p.), sostenendo che l'ordinanza non aveva spiegato la sinergia tra condotte contestate e mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha confermato che l'indennizzo era già stato riconosciuto per il periodo 29 ottobre 2010 - 5 novembre 2013 per un importo di euro 259.873,64, ma ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che ha escluso l'indennizzabilità del periodo 6 novembre 2013 - 21 ottobre 2016. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente verificato i tre profili richiesti in sede di rinvio (assenza di colpa grave per l'"Alta tensione"; accertamento dell'assoluzione nel procedimento "Araba Fenice"; e valutazione di eventuali comportamenti ostativi relativi a quest'ultimo titolo) e che potessero essere valorizzati, nel giudizio di riparazione, i fatti che avevano fondato la misura cautelare anche se tale accertamento era poi sfociato in una assoluzione per ragioni tecnico-giuridiche (art. 530, comma 2 c.p.p.). Le motivazioni della Corte d'appello sono state giudicate coerenti e non manifestamente illogiche. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo 'associazione di tipo mafioso' contestato nel procedimento principale; la Corte ha considerato che la precedente condanna definitiva per analogo reato costituiva elemento fattuale rilevante nel giudizio di riparazione.

  • art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorso denunciava violazione di tali disposizioni in relazione alla mancata corretta istruttoria; la Corte ha ritenuto invece che il giudice del rinvio avesse eseguito le verifiche richieste e motivato adeguatamente.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura: norme relative all'impugnazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate e le valutazioni del giudice di merito non manifestamente illogiche.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa con riferimento a specifiche condotte contestate; la Corte non ha ritenuto che la sua richiamata interpretazione contrastasse con le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Richiamata nella discussione sulle condizioni di applicabilità di misure cautelari e sulla valutazione di eventuali errori di diritto in sede cautelare; la Corte ha osservato che eventuali errori di diritto non impediscono di valorizzare i fatti che giustificarono la misura nel giudizio di riparazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a presunte condizioni di applicabilità non rispettate in sede cautelare; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'indennizzo, il fatto che la successiva assoluzione sia stata determinata da ragioni tecnico-giuridiche.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    La sentenza di assoluzione intervenuta nel merito era ai sensi dell'art. 530, comma 2 (assoluzione per insufficienza di prove o per ragioni tecniche): la Corte ha precisato che tale forma di assoluzione non esclude la rilevanza dei fatti ai fini della valutazione della colpa grave nel giudizio di riparazione.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Richiamata come aggravante relativa ai delitti di illecita concorrenza e intestazione fittizia; valorizzata nel quadro fattuale che ha portato alla misura cautelare ed alle misure di prevenzione eseguite.

Massime di principio

  • Nel giudizio per riparazione da ingiusta detenzione il giudice può valorizzare i fatti posti a fondamento della misura cautelare anche se il processo di merito si è concluso con assoluzione: i diversi standard probatori fra fase cautelare e processo di merito permettono tale autonoma valutazione.
  • Un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (per ragioni tecnico-giuridiche o insufficienza di prove) non determina automaticamente la non indennizzabilità: occorre verificare se sussistano comunque profili di dolo o colpa grave collegabili alla misura cautelare.
  • Se la detenzione è basata su più titoli cautionari, il giudice deve verificare separatamente per ciascun titolo: (a) la sussistenza di comportamenti colposi o dolosi ostativi all'indennizzo; (b) se il periodo è stato computato come pena da espiare o se vi è rinuncia/duplicazione di istanze, per evitare duplicazioni di indennità.
  • La rinuncia a una domanda di riparazione relativa a un altro procedimento non impedisce al giudice di valutare la rilevanza di comportamenti ostativi relativi a quel procedimento quando si decide sull'indennizzo per il periodo comune.
  • Le valutazioni di fatto operate dal giudice di merito in tema di colpa grave o dolo sono soggette al sindacato in cassazione solo per vizi di logicità o manifesta illogicità: non sono ammesse riletture alternative degli elementi indiziari se la motivazione è coerente e non irrazionale.

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