Sentenza n. 1687/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di annullamento in autotutela di precedenti determinazioni concernenti l’impegno di spesa e l’adeguamento ISTAT del canone di gestione e degli oneri di energia elettrica
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, che dal 2016 svolgeva il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e sollevamento comunali nell’ambito di un project financing, aveva chiesto l’aggiornamento ISTAT del canone di gestione e degli oneri di energia elettrica relativi a periodi determinati. Il Comune, dopo un procedimento istruttorio durato circa dieci mesi, aveva adottato le determinazioni nn. 303 e 304 del 3 novembre 2021, disponendo i relativi impegni di spesa. Successivamente, anche nel contesto dell’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società per il pagamento di una fattura, il Comune aveva adottato la determinazione n. 36 del 3 febbraio 2023, annullando in autotutela le precedenti determinazioni. La ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, lamentando l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, l’adozione del provvedimento oltre il termine massimo di dodici mesi e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che le precedenti determinazioni non costituivano un valido impegno di spesa né un riconoscimento del credito, non essendo divenute esecutive per la mancanza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’annullamento in autotutela costituisce espressione di rilevante discrezionalità amministrativa e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990, così da consentire al privato di partecipare al procedimento e all’amministrazione di acquisire elementi utili per ponderare l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, nonché l’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita. Il Comune aveva adottato la determinazione di autotutela senza tale comunicazione. Non è stata ritenuta decisiva l’asserzione secondo cui il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, poiché l’esercizio del potere di secondo grado presentava comunque profili discrezionali. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria prima dell’esercizio del potere di autotutela, per instaurare il contraddittorio con gli interessati e consentire una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto.
L’esercizio dell’autotutela deve rispettare le garanzie partecipative e gli obblighi di motivazione e ponderazione degli interessi richiamati dal giudice.
Massime di principio
- L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990, salvo che ricorrano specifiche ragioni idonee a giustificarne l’omissione.
- La partecipazione procedimentale nel procedimento di autotutela serve sia a consentire al privato di rappresentare fatti e osservazioni, sia a fornire all’amministrazione elementi utili per valutare l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto.
- Il provvedimento di autotutela deve considerare e motivare anche l’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita; l’omessa ponderazione degli interessi rilevanti vizia il provvedimento di ritiro.
- Nel procedimento di annullamento d’ufficio non è sufficiente sostenere che il contenuto dell’atto finale non avrebbe potuto essere diverso quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale che richiede una previa partecipazione dell’interessato.
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