Sentenza del 14/05/2019 n. 2935 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Ires - Accertamento maggiori redditi imponibili - Verbale di constatazione - Fatture per operazioni inesistenti - Onere della prova all'Amministrazione - Ufficio non ha provato i fatti - Accertamento - Annullato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva contestato alla società la contabilizzazione di fatture relative a prestazioni ritenute inesistenti, basandosi sulle risultanze del verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La società ha sostenuto che l'Ufficio non avesse fornito prove sufficienti dell'inesistenza delle operazioni fatturate, in particolare della restituzione delle somme pagate, elemento ritenuto rilevante per dimostrare che le prestazioni non fossero state realmente eseguite.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello della società e annullato l'accertamento. È stato ritenuto che l'onere della prova gravasse sull'Amministrazione finanziaria e che il verbale di constatazione non contenesse elementi probatori sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, né la restituzione delle somme versate. Non essendo stati provati i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria, l'accertamento è stato annullato.
Norme richiamate
Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso concreto, l'Amministrazione doveva dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
Decreto legislativo n. 74/2000, art. 8
La norma riguarda l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il suo richiamo si collega alla contestazione dell'utilizzo o dell'emissione di documentazione fiscale relativa a prestazioni non effettivamente realizzate.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'inesistenza delle prestazioni, non essendo sufficiente un'affermazione generica contenuta nel verbale di constatazione.
- Il verbale della Guardia di Finanza può costituire una base per l'accertamento, ma deve contenere elementi probatori adeguati e verificabili; la sua mera esistenza non esonera l'Ufficio dall'onere della prova.
- La restituzione delle somme pagate, o altri indizi equivalenti di una movimentazione finanziaria fittizia, può essere un elemento importante per sostenere che l'operazione non sia stata realmente effettuata.
- Se l'Amministrazione non prova i fatti costitutivi della pretesa fiscale, l'accertamento può essere annullato, anche quando la contestazione riguarda costi o fatture sospettati di essere fittizi.
- Il contribuente deve comunque fornire una contestazione puntuale e produrre la documentazione disponibile sull'effettività delle operazioni, ma non è tenuto a sostituirsi all'Amministrazione nella prova dell'inesistenza delle fatture.
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