Cassazione Penale, Ordinanza n. 14875/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per il reato di ricettazione. Con i primi due motivi si contestava l'affermazione di responsabilità per ricettazione e si chiedeva la derubricazione del fatto in truffa, con conseguente richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione e/o per mancanza della condizione di procedibilità. Con un ulteriore motivo si deducevano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'eccessività della pena e il diniego dei benefici di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., osservando che non vi era una critica argomentata idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece articolata. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio perché non specifica e comunque non deducibile in cassazione, a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica sul punto; quanto ai benefici di legge, ha rilevato che le doglianze restavano assorbite dalla preclusione normativa legata ai limiti edittali e dalle ragioni già esposte dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la richiesta di derubricazione né quella di proscioglimento per prescrizione o mancanza della condizione di procedibilità, perché i motivi sono stati ritenuti non specifici. È stata altresì ritenuta non scrutinabile la doglianza sulla pena, sulle attenuanti generiche e sui benefici di legge, perché sorrette da motivazione adeguata della sentenza impugnata e comunque formulate in modo non specifico.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici; la genericità e l'indeterminatezza, anche valutate in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, comportano inammissibilità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o assertive non soddisfa il requisito di specificità.
- La mancanza di specificità dei motivi può risultare sia dalla genericità intrinseca delle doglianze sia dall'assenza di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata, quando la censura non consenta di individuare con precisione le questioni devolute.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono scrutinabili solo se indicano vizi argomentativi concreti della motivazione; una motivazione sintetica può essere sufficiente, soprattutto quando la pena è contenuta sotto la media edittale.
- Per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi prospettati dalle parti: basta il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi.
- Quando la concessione dei benefici di legge è preclusa dai limiti edittali o da altra previsione normativa, le relative censure possono restare assorbite o comunque essere dichiarate non scrutinabili se non superano le ragioni già poste a base della decisione di merito.
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