Cassazione Penale, Ordinanza n. 00919/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse inammissibilmente diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione immune da vizi logici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con l'unico motivo deduceva il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito, operazione estranea al giudizio di legittimità e non accompagnata da specifica indicazione di travisamenti di prova. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e corretta, anche perché aveva valorizzato l'attendibile ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come parametro del vizio di motivazione dedotto, ma la Corte chiarisce che non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato e motivatamente apprezzato dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando si indichino specifici travisamenti o manifeste illogicità della motivazione, non quando si ripropongano mere censure di fatto già respinte in appello.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando dia conto in modo logico e coerente delle ragioni della decisione e valorizzi in modo non manifestamente illogico le prove acquisite, incluse le dichiarazioni della persona offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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