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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21533/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tra un lavoratore e il Comune, conclusosi in appello con una decisione che, dopo la correzione di errore materiale, ha dichiarato il credito del Comune nei confronti del lavoratore per l'importo netto della retribuzione individuale di anzianità corrisposta in un determinato periodo, compensando però solo le spese del giudizio di appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere una soccombenza reciproca e nel compensare le spese del secondo grado, senza considerare il complessivo esito della lite e la sua asserita qualità di parte vittoriosa; (2) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese del primo grado, non essendo state rideterminate dopo la riforma della sentenza; (3) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle spese; (4) ulteriore violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. per la conferma della condanna del lavoratore alle spese del primo grado, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza richiamata e con l'assetto conseguente alla riforma in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice di appello riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve procedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, perché la riforma travolge il capo della sentenza sulle spese ai sensi dell'art. 336 c.p.c. Nel caso concreto, la Corte d'appello, anche dopo il provvedimento di correzione di errore materiale, aveva statuito solo sulle spese del secondo grado, senza rideterminare quelle del primo. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro di deduzione delle censure per violazione di legge e per nullità della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza; la sua applicazione deve essere riesaminata in appello quando la sentenza di primo grado viene riformata.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei casi previsti; la decisione precisa che la compensazione riferita solo al secondo grado non esonera il giudice dal nuovo regolamento complessivo dopo la riforma.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sulle spese del primo grado.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132, comma 4, c.p.c. quale norma sulla nullità degli atti processuali.

  • art. 287 c.p.c.

    il procedimento di correzione di errore materiale è utilizzabile per emendare errori di redazione immediatamente rilevabili dal testo del provvedimento o dai dati del procedimento telematico.

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo sulle spese, imponendo al giudice di appello un nuovo regolamento delle spese alla luce dell'esito complessivo della lite.

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, deve riesaminare d'ufficio il capo sulle spese dell'intero giudizio, perché tale capo resta travolto dalla riforma.
  • La compensazione delle spese limitata al solo grado di appello non è sufficiente se la decisione impugnata viene modificata nel merito: il regolamento delle spese va effettuato in relazione all'esito complessivo della lite.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale può essere utilizzato per allineare il testo della sentenza a un errore meramente redazionale o di trascrizione immediatamente percepibile, ma non può sostituire il necessario riesame della disciplina delle spese quando la sentenza è stata riformata.
  • In tema di spese processuali, la riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione automatica del relativo capo sulle spese e impone una nuova statuizione coerente con il nuovo assetto della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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