Sentenza del 04/04/2022 n. 1563 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto del ruolo - Autonoma impugnabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo dopo che la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La questione è se l'estratto di ruolo, una volta che la cartella è divenuta definitiva e non è stato successivamente emesso alcun altro atto di richiesta del pagamento, sia autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario. In pratica il ricorrente lamenta la esistenza del debito o la prescrizione sopravvenuta del credito e tenta di ottenere tutela giudiziaria tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, in assenza di un atto successivo alla cartella volto a richiedere il pagamento, non sussiste l'interesse concreto ed attuale ad agire ai sensi dell'art. 101 c.p.c.; pertanto il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile. Se il credito si è prescritto dopo la definitività della cartella, la relativa doglianza può essere fatta valere in via amministrativa (ad esempio con istanze o richieste all'agente della riscossione o all'ente creditore), ma non in via giudiziaria per mancanza di atto impugnabile. La decisione è conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 19704/2015.
Norme richiamate
richiede l'esistenza di un interesse concreto e attuale ad agire; la mancata impugnazione della cartella che è divenuta definitiva elimina l'interesse a impugnare successivamente l'estratto di ruolo in assenza di un nuovo atto esecutivo
disciplina il processo tributario e i rimedi giudiziali avverso gli atti impositivi; va interpretato nel senso che solo gli atti idonei a produrre effetti soggettivi negativi e concreti sono impugnabili
Cass. S.U. 19704/2015
principio di diritto secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata e è divenuta definitiva; eventuali contestazioni di sopravvenuta prescrizione devono essere esperite in via amministrativa se non esiste un nuovo atto impugnabile
Massime di principio
- Verificare sempre l'esistenza e la regolarità della notifica della cartella: se la cartella è stata notificata regolarmente e non è stata impugnata nei termini, l'estratto di ruolo di per sé non costituisce un atto autonomamente impugnabile.
- Accertare se sia stato emanato un successivo atto di richiesta del pagamento (es. intimazione, iscrizione a ruolo successiva, atto esecutivo): solo in presenza di un nuovo atto idoneo a creare un interesse concreto il contribuente può proporre ricorso giudiziale.
- Se la prescrizione del credito si verifica dopo la definitività della cartella, la via giudiziaria è preclusa per mancanza di atto impugnabile; la tutela deve essere ricercata in via amministrativa (reclami, istanze di annullamento/rimborso presso l'agente della riscossione o l'ente creditore).
- Se si contesta la validità della cartella per vizio della notifica o per nullità dell'atto, è indispensabile raccogliere e produrre prove documentali della nullità o dell'irregolarità della notifica per poter proporre, se possibile, rimedi giudiziali nei termini e con le modalità previste.
- In situazioni similari è utile valutare tempestivamente le alternative: verificare termini di impugnazione originari, valutare eventuali mezzi straordinari (es. istanza di autotutela, richiesta di annullamento per sopravvenuta prescrizione) e, se presente un nuovo atto esecutivo, agire giudizialmente basandosi sulle specifiche modalità previste dal d.lgs. 546/1992 e dalla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 19704/2015).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 87 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 434 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 435 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 440 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →