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Sentenza

Sentenza del 04/04/2022 n. 1563 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto del ruolo - Autonoma impugnabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo dopo che la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La questione è se l'estratto di ruolo, una volta che la cartella è divenuta definitiva e non è stato successivamente emesso alcun altro atto di richiesta del pagamento, sia autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario. In pratica il ricorrente lamenta la esistenza del debito o la prescrizione sopravvenuta del credito e tenta di ottenere tutela giudiziaria tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, in assenza di un atto successivo alla cartella volto a richiedere il pagamento, non sussiste l'interesse concreto ed attuale ad agire ai sensi dell'art. 101 c.p.c.; pertanto il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile. Se il credito si è prescritto dopo la definitività della cartella, la relativa doglianza può essere fatta valere in via amministrativa (ad esempio con istanze o richieste all'agente della riscossione o all'ente creditore), ma non in via giudiziaria per mancanza di atto impugnabile. La decisione è conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 19704/2015.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiede l'esistenza di un interesse concreto e attuale ad agire; la mancata impugnazione della cartella che è divenuta definitiva elimina l'interesse a impugnare successivamente l'estratto di ruolo in assenza di un nuovo atto esecutivo

  • d.lgs. n. 546/1992

    disciplina il processo tributario e i rimedi giudiziali avverso gli atti impositivi; va interpretato nel senso che solo gli atti idonei a produrre effetti soggettivi negativi e concreti sono impugnabili

  • Cass. S.U. 19704/2015

    principio di diritto secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata e è divenuta definitiva; eventuali contestazioni di sopravvenuta prescrizione devono essere esperite in via amministrativa se non esiste un nuovo atto impugnabile

Massime di principio

  • Verificare sempre l'esistenza e la regolarità della notifica della cartella: se la cartella è stata notificata regolarmente e non è stata impugnata nei termini, l'estratto di ruolo di per sé non costituisce un atto autonomamente impugnabile.
  • Accertare se sia stato emanato un successivo atto di richiesta del pagamento (es. intimazione, iscrizione a ruolo successiva, atto esecutivo): solo in presenza di un nuovo atto idoneo a creare un interesse concreto il contribuente può proporre ricorso giudiziale.
  • Se la prescrizione del credito si verifica dopo la definitività della cartella, la via giudiziaria è preclusa per mancanza di atto impugnabile; la tutela deve essere ricercata in via amministrativa (reclami, istanze di annullamento/rimborso presso l'agente della riscossione o l'ente creditore).
  • Se si contesta la validità della cartella per vizio della notifica o per nullità dell'atto, è indispensabile raccogliere e produrre prove documentali della nullità o dell'irregolarità della notifica per poter proporre, se possibile, rimedi giudiziali nei termini e con le modalità previste.
  • In situazioni similari è utile valutare tempestivamente le alternative: verificare termini di impugnazione originari, valutare eventuali mezzi straordinari (es. istanza di autotutela, richiesta di annullamento per sopravvenuta prescrizione) e, se presente un nuovo atto esecutivo, agire giudizialmente basandosi sulle specifiche modalità previste dal d.lgs. 546/1992 e dalla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 19704/2015).

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